E' incostituzionale l'art.2 comma 61 del d.l. 225/2010 che fa decorrere l'inizio del termine prescrizionale dei diritti scaturenti dall'annotazione in conto corrente dal giorno dell'annotazione. (Corte Cost. sent. n. 78 del 5 aprile 2012)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, seconda parte del D.L. n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, secondo cui in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte.
E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, D.L. n. 225/2010 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito con modificazioni nella L. n. 10/2011, sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost. L'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l'esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono. La norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull'art. 2935 c.c. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione è annosa e assai rilevante. La norma in questione, intervenuta all'esito di una lunga querelle relativa alla restituzione degli interessi anatocistici (vale a dire quegli interessi "composti", cioè che maturano sugli interessi) illegittimamente addebitati dalle banche alla clientela, aveva sostanzialmente "salvato" le banche da una lunga serie di rivendicazioni. L'escamotage era stato quello di manipolare normativamente il principio di cui all'art.2935 cod.civ., norma in base alla quale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui è possibile far valere il diritto che ne è soggetto. La norma sul banco degli imputati era congegnata in modo tale da forzare l'interpretazione del predetto principio generale nel senso che il termine di decorrenza della prescrizione estintiva dei diritti nascenti dalle annotazioni effettuate in conto corrente dev'essere individuato nel momento di effettuazione dell'annotazione stessa e non già dal giorno a) dell'annotazione a credito successiva all'illegittimo addebito degli interessi da parte della banca; b) dalla chiusura del conto (cfr., per la distinzione, Cass. 24418/2010).
Spazzata via, ovviamente, anche l'ulteriore parte del comma 61 dell'art.2 della normativa in questione in base alla quale doveva reputarsi esclusa la ripetibilità delle somme già (illegittimamente) versate dal cliente alla banca nel tempo antecedente l'entrata in vigore della norma sottoposta al vaglio della Corte.

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