Revoca del testamento

Il testamento ha natura essenzialmente revocabile. Chiunque abbia redatto un testamento può in qualunque momento revocarlo (mediante una apposita dichiarazione di revoca, o attraverso la distruzione materiale del documento).
La revoca del testamento può non essere espressa, ma tacita, cioè risultare dalla successiva redazione di un ulteriore testamento il cui contenuto sia incompatibile con quello del testamento precedente: per esempio, istituisco mio erede universale il mio primo figlio, e successivamente redigo un nuovo testamento in cui istituisco erede universale il mio secondo figlio. Il secondo testamento non contiene alcun riferimento testuale al primo, ma lo contraddice totalmente nei contenuti.
La revoca, tanto espressa quanto tacita, può riguardare non la totalità delle disposizioni testamentarie, bensì solo alcune di esse. Anche in questo caso, un esempio potrà chiarire la questione: nel primo testamento istituisco erede universale il mio primo figlio; nel secondo testamento dispongo che la proprietà di un mio appartamento sia destinato al secondo figlio. L’istituzione di erede del primo figlio non perde effetto, sarà solo quantitativamente limitata dalla disposizione compiuta nel secondo testamento a favore del secondo figlio.
La situazione finale sarebbe identica se nel secondo testamento si fosse in primo luogo disposta la revoca del primo, e poi si fosse disposto a favore del primo figlio, nominandolo erede, e a favore del secondo, destinandogli la proprietà dell’appartamento.

Anche il diritto di revocare il testamento (in tutto o in parte, in modo espresso o tacito) è manifestazione della protezione accordata dall’ordinamento all’autonomia del privato. Infatti, la revoca non può essere un atto indotto da soggetti diversi dal testatore. La legge prevede che sia escluso dalla successione, in quanto “indegno” di succedere, il soggetto che distrugge o nasconde il testamento altrui, o quello che induce il testatore a revocarlo o a redigerlo con un determinato contenuto.

Il testamento è poi un negozio “non recettizio”: si dicono “recettizie” le dichiarazioni di volontà che producono effetto solo nel momento in cui sono conosciute da altri soggetti determinati. Il testamento non è recettizio, poiché i suoi effetti non dipendono dal fatto che esso sia conosciuto da soggetti determinati. I suoi effetti dipendono solo dalla sua “pubblicazione”, cioè da un atto che lo rende conoscibile da parte di chiunque (vedremo oltre con quali modalità ciò avvenga).

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La revocabilità del testamento

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