Legge del 1913 numero 89 art. 27




Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni.
(Comma sostituito dall'art. 12, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 144, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124)

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