Il notaio pubblico documentatore



Se il risultato finale dell'attività di documentazione del notaio è l'atto pubblico nota1, non ha particolare significato suddividere la sua funzione certificatrice primaria in relazione al contenuto negoziale o meno dell'atto ricevuto.
L'atto pubblico notarile avrà lo stesso valore documentale (è una prova come richiesta dal capo ii del titolo II del libro sesto del codice civile) quale che sia il suo contenuto, se redatto da pubblico ufficiale competente e nel rispetto delle formalità volute dalla legge.
Anche una semplice dichiarazione unilaterale di scienza o la verbalizzazione di operazioni materiali, può essere richiesta con la forma dell'atto pubblico, e di questo avrà la forza ed il valore nota2.
In tal caso il notaio richiesto dovrà prestare il suo ministero, nel rispetto completo di tutte le norme che regolano, nel complesso, la forma dell'atto notarile, salvo il caso di espresse deroghe proposte dall'ordinamento.
Diverso, in tal caso, sarà il contenuto della funzione espletata nei confronti della parte, in relazione all'obbligo, previsto dal terzo comma dell'art. 47 l.n., che propone la c.d. "funzione di adeguamento" nota3.
Mentre nulla di diverso é chiesto al notaio in termini di formazione del documento atto pubblico notarile nota4.
E' stato affermato che l'attività di documentazione del notaio possa considerarsi come un'attività procedimentalizzata nota5, avendo riguardo alle diverse norme che regolano la redazione del documento atto pubblico nota6.
Si può concordare sul fatto che un errore del notaio nel rispettare un obbligo di forma può esporre a pesanti conseguenze sia l'atto pubblico notarile, che la dichiarazione negoziale in esso contenuta (Cass. Civ. Sez. II, 8442/90 ).
Questa eventualità evidenzia in maniera chiara quale apporto, in termini di costruzione del documento atto pubblico, provenga dal notaio pubblico ufficiale.
Tale considerazione ovviamente vale ancora di più in relazione a quelle ipotesi in cui l'atto abbia, per legge, una forma vincolata " ad substantiam ".
L'errore sulla e della forma, in tali casi, ha un effetto particolarmente grave.
La funzione di adeguamento che si ritiene concentrata ed espressa nella previsione del III comma dell'art. 47 l.n. , ha come obiettivo non solo la necessità di adeguare correttamente la volontà delle parti al fine di raggiungere lo scopo da esse perseguito e tutelato dall'ordinamento (Cass. Civ. Sez. III, 3433/81 ), ma anche di rivestire tale volontà della forma adeguata, affinché l'obiettivo prefigurato dalle parti possa essere compiutamente raggiunto nota7.
Per quanto riguarda la c.d. "competenza funzionale" nota8, sostanziata, in termini generali, da quanto previsto nel primo comma dell'art. 1 l.n. (subito dopo ampiamente specificato dal secondo comma dello stesso articolo), sembra essere totalmente sussunta sotto l'obbligo della prestazione del ministero di cui al successivo art. 27 l.n., anche per quanto riguarda la materia della volontaria giurisdizione, in presenza di un formale incarico.
Le attribuzioni previste dall'art. 1 l.n., assieme a quelle dell'art. 1 del R.D.L. n. 1666 del 1937, almeno per la funzione certificante, devono essere considerate tassative nota9. Fuori dalle espresse attribuzioni effettuate dalla legge, il notaio non ha competenza autonoma e generalizzata, quale pubblico certificatore nota10.
Il valore del contenuto dell'art. 2699 cod. civ. dev'essere svolto unicamente nell'ambito delle attribuzioni che il notaio ha ricevuto dall'ordinamento, quale pubblico ufficiale delegato.
Tale limite si riscontra più chiaramente quando la facoltà del notaio di tradurre in "documento" il contenuto dell'art. 2699 cod. civ. , invade settori e competenze non sue nota11.

Note

nota1

Sul valore probatorio dell'atto pubblico cfr. commento a sentenza Cass. Civ. Sez. I, 12099/98 , in Riv. Not., 5/2000, p. 1263.
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nota2

Cfr. a tale proposito Tondo, Documentazione notarile di dichiarazioni testimoniali, in Vita Notarile, 1/2000, punto 2.2, pp. 119 e ss..
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nota3

Sotto questo particolare aspetto e nei confronti della "forma dell'atto notarile", non può non farsi riferimento a quanto chiaramente espresso nei "Principi di deontologia professionale dei notai" già nel testo approvato originariamente con delibera del Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994, ove in relazione al rapporto esistente tra forma dell'atto e contenuto della prestazione professionale del notaio, il margine di differenza tra atto pubblico e scrittura privata autenticata era stato sensibilmente accorciato, rendendo minima la differenza, per il notaio, dell'attività svolta nei confronti di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata. Casu, in Riv. Not., 2/2000, p. 449: "Allorquando le parti incarichino il notaio di redigere un atto negoziale, lasciandolo libero di scegliere tra l'utilizzo dell'atto pubblico e l'utilizzo della scrittura privata autenticata, se il notaio sceglie questo secondo strumento, non vi è dubbio che la scrittura soltanto in apparenza è stata redatta dalle parti, perchè in effetti essa è opera professionale dello stesso notaio, ancorché dal punto di vista del valore probatorio trattasi pur sempre di scrittura privata".
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nota4

Cfr. Casu, commento a Cass. Civ. Sez. II, 6018/99, su Riv. Not., 2/2000, p. 451, "La necessaria distinzione che nell'atto pubblico deve effettuarsi tra attestazione del pubblico ufficiale di avvenuta dichiarazione alla sua presenza, che fa piena prova, e contenuto della dichiarazione delle parti, che non fa piena prova..."
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nota5

I protocolli dell'attività notarile, che si applicano anche alla scrittura privata autenticata, nelle Regola generale esprimono chiaramente il concetto di procedimento.
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nota6

Pacifico, Le invalidità degli atti notarili, Milano, 1992.
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nota7

Per una valutazione più articolata della funzione di adeguamento cfr. Cass. Civ., Sez. II, 8036/2014 nonchè Cass. Civ. Sez. III, 5946/99 , in cui tra l'altro è affermato che "l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto". A riprova di quanto riportato nella sentenza, si richiama il contenuto dello ST. CNN 19 gennaio 1996, n. 1152 "Visure ipocatastali e responsabilità professionale del notaio. "L'esecuzione delle opportune visure, in particolare, rientra nell'oggetto ordinario della prestazione notarile. Di esse potrebbe farsi a meno soltanto per espressa rinunzia delle parti tutte dell'atto, non desumibile neppure da contegni concludenti (Cass. Civ. Sez. III, 12127/03 ; Cass. Civ. Sez. III, 14675/03 ).
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nota8

Cfr. Di Fabio, Manuale di Notariato, Milano, 1981 p. 107.
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nota9

Boero, L a legge notarile commentata, Torino, p. 11.
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nota10

A conferma di questa interpretazione si richiama il contenuto del documento RQ. CNN 28 agosto 1996, "Se possa il notaio ricevere in deposito un contenitore sigillato", in cui, tra l'altro, è detto: "La risposta, basata non su mere sensazioni, è negativa. I notai sono pubblici ufficiali istituiti per ricevere atti e per attribuire loro pubblica fede ( ex art. 1 l.n.). La primaria funzione del notaio è quindi quella di ricevere atti ai quali, per delega dello stato, si riconnette la certificazione e l'attribuzione di pubblica fede". Altrettanto si deve dire per ulteriori attività di natura certificatoria, quali ad esempio redazioni di verbali di mero accertamento relativi a singoli accadimenti, consentiti nei limiti in cui la legge lo ammetta espressamente. Si veda ad esempio, in tema di concorsi a premio, il D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, ai sensi del cui art. 9 al notaio (in alternativa rispetto ad un funzionario responsabile della Camera di Commercio) è affidata l'attività di assistenza all'individuazione dei vincitori. Delle relative operazioni si redige inoltre apposito verbale.
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nota11

Il riferimento è ai c.d. verbali di constatazione per atto di notaio, che altro non sono che prove (come ogni atto pubblico), ma che non possono essere ricevuti liberamente dal notaio, non perché il notaio pubblico ufficiale non abbia la competenza a dare corpo a quanto previsto negli artt. 2699 e 2700 cod. civ., ma solo perchè non è stato espressamente delegato a ciò, avendo l'ordinamento riservato al giudice, nel processo, il compito di acquisire e valutare le prove.cfr. ST. CNN 11 luglio 1985, n. 68 ter ."Si deve, quindi, vedere in primo luogo, se il notaio ha competenza ad effettuare attestazioni di tal genere e, in secondo luogo, l'efficacia di queste. Quanto al primo punto, riassumendo il dibattito svoltosi in dottrina e giurisprudenza, si deve dare risposta positiva; fermo restando che restano vietate le constatazioni contrarie a norme imperative, ordine pubblico e buon costume e quindi anche quelle volte a precostituire prove al di fuori delle garanzie e delle procedure previste dalla legge." Cfr. ST. CNN 18 maggio 1999, n. 2426 "Documentazione notarile di dichiarazioni testimoniali".
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