Competenza territoriale del notaio



Il II comma dell'art. 27 l.n. prevede il limite territoriale alla competenza funzionale del notaio e completa quanto disposto dal precedente art. 26, II comma , l.n. nota1. Tale limite è stato significativamente ampliato per effetto del comma 5 dell'art. 12 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. "decreto sulle liberalizzazioni").

La competenza territoriale del notaio non è dunque più limitata ai confini del distretto notarile in cui è collocata la propria sede, potendo spaziare (pur senza potersi dotare di una struttura stabile al di fuori del proprio distretto) nell'ambito dell'intera circoscrizione della Corte d'Appello.

All'interno di tale spazio geografico il notaio ha competenza a svolgere lecitamente tutta la propria attività, che generalmente sarà finalizzata alla creazione del documento pubblico. Lo stesso soggetto notaio che eserciti il proprio ministero immediatamente fuori dai limiti territoriali impostigli, non potrà produrre lo stesso risultato documentale (atto pubblico che fa piena prova sino a querela di falso), questo in relazione al combinato disposto degli artt. 2701 cod. civ. e 58 l.n., in quanto verrebbe in tal caso meno la competenza territoriale del notaio.

Risulta evidente che il "numero chiuso" e l'ancor stretto rapporto tra notai e territorio, nelle sue diverse componenti, avvalora il concetto portante di pubblica funzione (e non certamente l'idea di libera professione) dell'attività del notaio.

L'assegnazione del notaio alla sede è effettuata in sede di prima nomina, in relazione alla distribuzione sul territorio dei notai effettuata con provvedimento ministeriale.

La tabella notarile attualmente in vigore é stata emanata con DM 23 dicembre 2009, con la quale è stato significativamente ampliato il numero delle sedi nota2. Tale decreto ministeriale, che ha modificato per quantità e distribuzione sul territorio la dislocazione del notai, è stato emanato in base all'art. 3 l.n..

Note

nota1

In questa ipotesi le conseguenze sono unicamente di natura disciplinare
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nota2

Con l'art. 9 del D. Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491 successivo quindi alla rideterminazione delle sedi notarili già operata nel 1997 e che aveva ritoccato i circondari di alcuni Tribunali, venne precisato che "le norme del presente decreto non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella....e successive revisioni". Quindi prima dell'attuale decreto "liberalizzazioni" e dell'antecedente approvazione della tabella operata nel 2009, i limiti territoriali alla competenza notarile erano gli stessi esistenti prima della modifica dei circondari dei Tribunali avvenuta col citato D. Lgs. 491/99, art. 9.
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