Identificazione notaio rogante (art. 51 n.2)



Gli elementi richiesti dal n. 2 dell'art. 51 l.n. servono all'esatta individuazione del pubblico ufficiale che riceve il documento e che è in grado, per sua competenza, di attribuirgli il valore di atto pubblico.

La competenza territoriale del notaio, come espressa dagli artt. 26 e 27 l.n. (novellati in esito all'emanazione dell’art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), trova riscontro nell'obbligo per lo stesso di indicare in ogni atto i propri elementi identificativi, che si sostanziano nel nome e cognome (senza altri elementi), nell'indicazione della sua sede notarile nell'ambito del distretto notarile cui è stato assegnato (elementi tutti che, assieme alla paternità, sono riportati nel tabellione) nota1.

Tali dati si collegano, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, agli elementi previsti dall'art. 51, n. 1 l.n..

Gli elementi richiesti dal n. 2 dell'art. 51 l.n. devono essere considerati un'attestazione del notaio e come tale sono coperti da pubblica fede fino a querela di falso.

Note

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In merito alla particolare irrilevanza della terminologia da usarsi cfr. Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996 p. 173.
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Bibliografia

  • CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996

Prassi collegate

  • Quesito n. 55-2014/A, Inghilterra – procure: procura priva della sottoscrizione del notaio

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