Gli elementi richiesti dal n. 2 dell'art.
51 l.n. servono all'esatta individuazione del pubblico ufficiale che riceve il documento e che è in grado, per sua competenza, di attribuirgli il valore di atto pubblico.
La competenza territoriale del notaio, come espressa dagli artt.
26 e
27 l.n. (novellati in esito all'emanazione dell’art.
12 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27), trova riscontro nell'obbligo per lo stesso di indicare in ogni atto i propri elementi identificativi, che si sostanziano nel nome e cognome (senza altri elementi), nell'indicazione della sua sede notarile nell'ambito del distretto notarile cui è stato assegnato (elementi tutti che, assieme alla paternità, sono riportati nel tabellione)
nota1.
Tali dati si collegano, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, agli elementi previsti dall'art. 51, n.
1 l.n..
Gli elementi richiesti dal n. 2 dell'art. 51 l.n. devono essere considerati un'attestazione del notaio e come tale sono coperti da pubblica fede fino a querela di falso. Note
nota1
In merito alla particolare irrilevanza della terminologia da usarsi cfr. Casu,
L'atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996 p. 173.
top1Bibliografia
- CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996
Prassi collegate
- Quesito n. 55-2014/A, Inghilterra – procure: procura priva della sottoscrizione del notaio