Notaio pubblico ufficiale, obbligo del ministero (art. 27 l.n.)




L'art. 27 l.n. pone un principio fondamentale per comprendere l'esatta portata dei compiti e delle funzioni affidate al notaio. Il primo comma afferma che il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne sia "debitamente" richiesto. C'è da sottolineare che, pur nell'antiquata terminologia utilizzata dalla legge del 1913, si parla di "ministero" e non di esecuzione di prestazione professionale, con le conseguenze che discendono direttamente dal concetto di "prestazione di ministero" (competenza delegata, pubblica funzione ecc.).

Va rimarcato che la legge afferma in maniera incontrovertibile che a carico del notaio vi è un obbligo di prestazione, che nasce dalla richiesta della parte. Obbligazione che sicuramente sarà limitata al tempestivo approntamento di tutti i mezzi idonei e necessari al raggiungimento dello scopo voluto dalle parti, e mai potrà essere considerata come una pura obbligazione di risultato.

Importante è chiarire quali attività siano da ricomprendere in tale obbligo.

Parte della dottrina afferma che, ad esempio, l'intera attività concernente la volontaria giurisdizione non sia connessa al principio posto dal primo comma dell'art. 27 l.n. nota1.

Altri affermano che l'obbligo può rinvenirsi unicamente nei confronti della c.d. "attività negoziale" del notaio, con la conseguente esclusione di tutti quei momenti che non conducano alla ricezione di un documento avente un chiaro contenuto negoziale.

L'elencazione dei distinguo potrebbe proseguire. Il contenuto dell'obbligo, come prescritto dall'art. 27, I comma l.n., è quello di prestare il proprio ministero, relativamente ad ogni aspetto di cui tale funzione si compone nota2.

Ministero deve essere interpretato in relazione alla qualità di pubblico ufficiale attribuita al notaio nota3 .

Certamente l'obbligo di prestare la propria attività non si ricollega, direttamente, alla qualità del notaio quale libero professionista. E' stato giustamente precisato che tale obbligo scatta non solo per quelle attività in cui l'intervento del notaio sia di fatto insostituibile (esecuzione interventi in regime di monopolio)nota4, ma anche nei confronti di ogni altra attività demandata al ministero o alla competenza notarile nota5 .

In effetti sembra poco convincente l'ipotesi per cui un libero professionista abbia l'obbligo di attivarsi sulla base di una semplice richiesta del cliente.

Sembra quindi evidente che il precetto dell'obbligo di esecuzione della propria attività qualificata attenga genericamente e direttamente alla qualità e funzione del notaio pubblico ufficiale, come voluto dall'ordinamento.

E' questa la chiave di lettura dell'obbligo posto dall'art. 27 l.n., che risulta peraltro pesantemente sanzionato non solo in termini disciplinari nota6 .

Quindi é nell'esplicazione della sua qualità di pubblico ufficiale che si deve sostanziare l'obbligo della prestazione.

Quale che sia il risultato documentale dell'azione del notaio, l'obbligo di assolvere alla richiesta della parte si fonda sul fatto che il notaio è chiamato a dare vita ad una attività di interesse pubblico, al cui compimento il notaio pubblico ufficiale, in generale, è stato indirizzato nota7 .

L'obbligo della prestazione è connesso alla richiesta che, a rigore di legge, non sembra debba essere peraltro particolarmente qualificata. Spetta alla parte provare di aver conferito l'incarico, mentre è il notaio che, per evitare sanzioni, deve dimostrare che detto incarico gli sia stato revocato nota8 .

Obbligo di ministero non vuol significare obbligo di immediata esecuzione dell'attività richiesta. Si segnalano i seguenti documenti: Cass. Pen., 2720/90 , Cass. Civ. Sez. II, 3893/77, RQ CNN 29 febbraio 1996, ST. CNN 02 luglio 1985, n. 68 Bis, ST. CNN 08 giugno 1984, n.7.

Note

nota1

Salva sempre la questione relativa all'intervento di volontaria collegato e connesso ad un atto già stipulato.
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nota2

L'obbligo posto dal I comma dell'art. 27 l.n. è corroborato da quanto previsto ad esempio dal III comma del successivo art. 28 l.n., in cui è affermato che per esempio nei confronti della competenza a ricevere il testamento, il notaio non ha possibilità di rifiutare la richiesta avanzata dalla parte.
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nota3

Giustamente Falzone-Alibrandi, Dizionario Enciclopedico del Notariato, Roma, collega l'obbligo della prestazione alle attività esplicitamente attribuite alla competenza notarile dagli artt.1 l.n. e 1 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.
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nota4

Sul significato dell'espressione cfr. R. Barone, Atto pubblico, scrittura privata e funzione notarile" su Vita notarile 1983 p. 1455.
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nota5

Cfr. Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993 p. 165 "Obbligo del ministero inteso come munus per l'esecuzione da parte di un privato di un'attività di interesse pubblico. L'obbligo della prestazione ha il significato di impedire il conferimento al notaio della facoltà di rifiutare il suo intervento sulla base del proprio semplice apprezzamento, attribuendo così indirettamente al pubblico ufficiale la facoltà di decidere quali convenzioni o quali atti stipulare e quali no, con la piena soggezione dei soggetti privati con scarso potere contrattuale.
Cfr. Falzone-Alibrandi, Dizionario Enciclopedico del Notariato, Roma, p. 153: " Il dovere che discende in capo al notaio dalla norma dell'art. 27 l.n. è strettamente inerente alla sua funzione di pubblico ufficiale. Il notaio, in quanto pubblico ufficiale, appositamente istituito per l'esplicazione di un'attività di interesse pubblico, non può arbitrariamente disporne".
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nota6

Il riferimento è all'ipotesi prevista dall'art. 328 cod. pen..
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nota7

Si richiama a tale proposito lo ST. CNN 8 giugno 1984, n. 7 sull'assoluta irrinunciabilità, da parte del notaio, al servizio protesti. Dall'obbligo di prestare il proprio ministero vanno distinti ulteriori obblighi, pure aventi portata pubbicistica, quali quello di aggiornamento professionale, come stabilito dal Codice deontologico. Va rilevato come l'inadempimento a tale obbligo costituisce condotta rilevante ai fini del promuovimento di procedimento disciplinare (cfr., in tema delle conseguenze relative alla mancanza di pubblicazione sulla G.U. della normativa secondaria che impone tali obblighi, Cass. Civ., Sez. II, 14450/13).
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nota8

Così precisato nello ST. CNN 22 luglio 1970, n. 265.
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