Le obbligazioni pecuniarie



Gli artt. 1277 , 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282 , 1283 e 1284 cod. civ. assumono in considerazione le obbligazioni pecuniarie nota1 , vale a dire quelle che hanno ad oggetto una somma di denaro.

Nell'attuale esperienza socio-economica i rapporti obbligatori che hanno ad oggetto una prestazione pecuniaria (vale a dire relativa ad una somma di denaro) risultano del tutto prevalenti per importanza e per ricorrenza su tutti gli altri nota2 .

Giova a questo proposito osservare che in un tempo non remoto la moneta possedeva un valore intrinseco nota3. Ad una determinata quantità di denaro circolante corrispondeva infatti una correlativa quantità di oro, il metallo prezioso universalmente ritenuto come garanzia della "copertura" di ogni emissione. E' evidente che ciò costituisse una remora per ogni Stato in ordine all'emissione di moneta. Quando fosse stata incrementata la massa monetaria senza un corrispondente incremento delle riserve auree, il fatto si sarebbe automaticamente tradotto in una perdita di valore della moneta.

Oggi, venuta meno la copertura rispetto ad un parametro prefissato, la moneta non possiede più valore intrinseco, essendo costituita da semplici pezzi di carta, di metallo o altro (sono in corso esperimenti relativi alla c.d. moneta elettronica, che provocherà in un prossimo futuro la c.d. smaterializzazione del denaro, fenomeno già avvenuto in Italia per quanto attiene ai titoli di Stato) messi in circolazione da ciascun Stato quali sistemi di pagamento, dunque quali misuratori convenzionali di valore nota4.

Può dirsi che il denaro cir­colante viene accettato come mezzo di pagamento di qualsiasi merce o servizio in base alla fiducia che si ripone nella capacità dell'Autorità di salva­guardarne nel tempo il valore. Le fluttuazioni del mercato dei cambi tra le varie divise rappresentano efficacemente la variazione di questa fiducia nei rapporti commerciali tra i vari Paesi, mentre l'analogo fenomeno all'interno di un Paese si evidenzia per il tramite della variazione dei prezzi nota5 (inflazione). Se il giorno 1 gennaio per acquistare un chilo di mele occorre un euro e dopo dodici mesi ne occorrono 1,05 (a parità di qualità e di quantità di prodotto) ciò significa che vi è stata all'interno del Paese una perdita di capacità di acquisto della moneta pari al 5% su base annua (per lo meno in relazione alle mele). Allo scopo di verificare l'andamento del fenomeno della variazione del valore della moneta in Italia l'ISTAT, che è istituzionalmente deputato alla rilevazione ed alla valutazione di dati statistici in genere, compie periodiche rilevazioni dei costi in relazione ad una serie composita di beni, ritenuta un campione rappresentativo (c.d. "paniere").

Ogni ordinamento giuridico fissa la propria unità monetaria secondo una misura legale a cui si riportano i singoli strumenti monetari circolanti. Conseguentemente quella moneta costituisce il tramite per procurarsi qualsiasi altra cosa o servizio essendo il misuratore del valore di scambio di tutti i beni e i servizi.

La possibilità di disporre del denaro non presuppone necessariamente la materiale detenzione della moneta (carta o supporti metallici) che risulta funzionale alla circolazione di esso. Anzi i tempi attuali sono contraddistinti da un sempre più elevato grado di smaterializzazione del denaro che avviene per il tramite dell'utilizzo di carte di credito, di pagamenti effettuati con bonifici elettronici etc.

E' dunque con riferimento soprattutto al passato che assumeva rilievo la considerazione dell'obbligazione pecuniaria quale obbligazione generica nota6 , vale a dire avente ad oggetto quantità omogenee di cose di genere e fungibili, proprio in rapporto alla consistenza materiale del suo oggetto (la moneta). Questa concezione valorizzava il profilo materiale del denaro, non già quello, sicuramente prevalente, dell'aspetto funzionale di esso (quale strumento di pagamento e di misurazione del valore).

Occorre sottolineare che la disciplina delle obbligazioni generiche prevede regole assolutamente incompatibili rispetto alla natura delle obbligazioni pecuniarie nota7. Si pensi al principio secondo il quale il debitore deve prestare "cose di qualità non inferiore alla media" (art. 1178 cod. civ.). Si ponga mente, ancora, alle disposizioni relative al passaggio del rischio per il perimento delle cose in conseguenza dell'acquisto della proprietà per effetto dell'individuazione (art. 1378 cod. civ.). Dette regole non possono riferirsi alla moneta, in rapporto alla quale con certezza non si pone né il problema del rischio del perimento del genere limitato (l'evento paragonabile è specifico e consiste nel porre fuori corso una moneta determinata) nè quello della prestazione di cose di qualità non inferiore alla media.

L'autonomia della disciplina dell'obbligazione pecuniaria rinviene una conferma nell'art. 1182, III comma, cod. civ. , norma che prevede quale luogo di adempimento, in difetto di un diverso accordo tra le parti, il domicilio del creditore (salvo il caso in cui il domicilio sia diverso "da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò renda più gravosa l'obbligazione").

E' proprio la caratteristica funzionale dell'obbligazione pecuniaria a distinguere la medesima dalle altre, con particolare riferimento a quelle generiche.

Il principio cardine delle specie di obbligazione in esame è che il debito pecuniario si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento (art. 1277 cod. civ.). Ogni altro strumento di pagamento non può essere considerato quale succedaneo, a meno che in tale senso non si siano accordati creditore e debitore. Quanto all' assegno circolare, il quale, come tale, è connotato da speciali garanzie circa l'esistenza della provvista, ad un primo orientamento che pareva negare l'equiparabilità dello stesso al denaro contante (Cass. Civ. Sez. III, 12324/05) ha fatto seguito un parere più meditato. E' stato così deciso che il debitore ben può adempiere anche per il tramite della consegna di assegno circolare, ma che il creditore ha la possibilità, per un motivo giustificato, di ricusare tale modalità (Cass. Civ. Sez. Unite, 26617/07 cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, 13186/11, che ha sottolineato come l'effetto liberatorio segua soltanto nel tempo in cui venga conseguita la concreta disponibilità giuridica della somma di denaro). Ci si è anche spinti più avanti, essendosi stabilito come il rifiuto da parte del creditore di accettare quale strumento di pagamento anche un assegno bancario, sia pure senza giustificato motivo, ben possa integrare condotta contraria alla buona fede e correttezza (Cass. Civ., Sez. Unite 13658/10; Cass. Civ., Sez. III, 14531/2013). Questo orientamento pare revocato in dubbio, essendosi rilevato che, in presenza di pagamento effettuato copn assegno bancario, il giustificato motivo sarebbe in re ipsa, dal momento che non è garantita la sussistenza della provvista (Cass. Civ., Sez. II, 20643/2014).
E' il caso di segnalare come l'intero tema in parola vada messo a confronto con la legislazione intesa a vietare l'esecuzione del pagamento in contanti per importi via via decrescenti nel tempo ed attualmente pari a 1000 euro. In altre parole, essendo vietati i pagamenti in denaro contante per importi pari o superiori a 1000 euro, in effetti si è pervenuti ad una sorta di abrogazione strisciante della disposizione di cui all'art.1277 cod.civ..

Qualora il debito pecuniario sia espresso in moneta estera, il debitore può pagare di regola anche in moneta nazionale, al corso del cambio nel giorno della scadenza (art. 1278 cod. civ. ). Peraltro, se le parti abbiano convenuto, per il tramite della clausola "effettivo" o altra equivalente, che il pagamento debba essere effettuato proprio nella moneta pattuita, il debitore è tenuto ad adempiere con la valuta straniera (art. 1279 cod. civ. ) nota8.

Note

nota1

Sottolinea l'importanza di una trattazione autonoma delle obbligazioni pecuniarie rispetto all'obbligazione generica, Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 266, evidenziandone lo stretto legame con le vicende cicliche dell'economia, reso ancora più palese nelle fasi critiche conseguenti a fenomeni di inflazione.
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nota2

La funzione di mezzo di pagamento del denaro conduce a ritenere che quasi costantemente una delle prestazioni oggetto dei rapporti giuridici consiste nella dazione di una somma di denaro: così, tra gli altri, Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1959, p. 34.
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nota3

Connesso all'intrinseco valore è il principio realistico, nei casi in cui è possibile farne applicazione: v. ad es. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 613.
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nota4

Questa impostazione può essere rinvenuta anche nelle classiche trattazioni della Pandettistica, tra le quali emerge quella del Savigny, Le obbligazioni, in Trattato it. di Pacchioni, vol. II, Torino, 1912-1915, p. 376. Altra funzione riconosciuta al denaro è quella di capitalizzazione dei valori patrimoniali: così, Inzitari, Le funzioni giuridiche del denaro nella società contemporanea, in Riv. dir.civ., fasc. 6, pt. 1,1982, pp. 693-722.
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nota5

Contro i rischi derivanti dalla perdita del potere di acquisto della moneta, oltre ai rimedi concessi ai privati, quali la pattuizione di interessi o delle clausole specifiche, si veda p. es. l'art. 429 cod. proc. civ. in tema di crediti da lavoro, l'art. 2120 cod. civ. in materia di trattamento di fine rapporto, l'art. 1339 cod. civ. relativo alla inserzione automatica di clausole, l' art. 32 della legge 392/78 sul c.d. "equo canone" .
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nota6

Secondo il Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 1998, pp. 143 e ss., le obbligazioni pecuniarie rientrerebbero, attualmente, nell'ambito delle obbligazioni generiche (pur costituendo una specie oggetto di specifiche norme giuridiche ), essendo volte a far acquisire alla sfera giuridica del creditore un bene determinato in riferimento alla sua appartenenza ad un genere.
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nota7

In questo senso si confronti il modo di disporre dell'art. 1178 cod. civ. 1178 con quello di cui all'art. 1378 cod. civ. così come analizzato da Castronuovo, Obbligazione generica, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 36.
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nota8

La Giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 4704/77 ), in difetto di tale clausola, sulla scorta dell'operatività del principio in forza del quale la scelta è rimessa al debitore, è intervenuta disponendo l'esclusione del vantaggio che al debitore ne potrebbe derivare, imponendogli di corrispondere la differenza di cambio. In dottrina, si è anche tenuto conto anche del fatto che l'indebito arricchimento del debitore può avere luogo anche quando egli paghi in valuta estera, se questa si è deprezzata in relazione alla valuta di riferimento: Ascarelli, Delle obbligazioni pecuniarie (artt.1277-1284), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 391, Inzitari, La moneta, in Tratt. dir.comm. e di dir.pubb. dell'econ., dir. da Galgano, vol. VI, Padova, 1983, pp. 159 e ss.
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Bibliografia

  • ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie (Artt. 1277-1284), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1959
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • CASTRONUOVO, Obbligazione generica, Torino, Com.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • INZITARI, Le funzioni giuridiche del denaro nella società contemporanea, Riv.dir.civ., 1982
  • INZITARI, Moneta e valuta / La moneta, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. ec., vol. XXV, 1983
  • MESSINEO, Manuale di diritto commerciale, Milano, III, 1959
  • SAVIGNY, Le obbligazioni, Torino, Tratt. it. di Pacchioni, II, 1912

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