Determinazione convenzionale del prezzo



Ordinariamente sono le parti (l'acquirente ed il venditore), a determinare consensualmente l'entità del corrispettivo in denaro che costituisce il prezzo della compravendita. Si potrebbe anzi dire che questa attività corrisponde tipicamente alla parte più pregnante delle trattative che intercorrono tra il momento del primo contatto tra le parti ed il perfezionamento del contratto.

Circa l'entità del corrispettivo non si può non riferire della piena libertà della quale godono le parti. Tale libertà non viene rinnegata, sotto il profilo meramente negoziale, neppure in relazione all'eventuale rilevanza fiscale dell'indicazione del prezzo. Ci si intende riferire alla necessità, allo scopo di evitare le sanzioni connesse all'accertamento da parte degli Uffici Finanziari di un maggior valore, che venditore e compratore indichino un valore minimo corrispondente al risultato di operazioni predeterminate nota1.

Cosa riferire dell'ipotesi in cui la vendita intervenga per un prezzo irrisorio (es.: Tizio vende a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 per 5 Euro)? In proposito possono darsi più eventualità. E' possibile che il venditore abbia voluto porre in essere una liberalità indiretta (c.d. vendita nummo uno ) ovvero che vi siano alla base ulteriori diversi motivi, comunque economicamente giustificabili (quali ad esempio una vendita sotto costo per ragioni promozionali). Da questo punto di vista è il caso di fare rinvio alla specifica tematica afferente al c.d. negotium mixtum cum donatione nota2. Indipendentemente da questo aspetto è possibile che l'indicazione di un prezzo palesemente inadeguato sia l'indice di una volontà delle parti non seria, dell'intento delle stesse di volere in realtà che, in relazione alla vendita stipulata, non sia pagato corrispettivo alcuno. In questa ipotesi il contratto non potrebbe non essere considerato come nullo (Cass.Civ. Sez. II, 9144/93).

La dimensione o la quantità delle cose oggetto della vendita può variamente influire sull'attività delle parti volta alla determinazione del prezzo. Trattandosi di beni mobili fungibili per lo più il corrispettivo è posto in relazione a specifiche unità di misura (peso, volume, numero di pezzi). In tema di beni immobili si distingue invece tra vendita a corpo e vendita a misura (cfr. artt. 1537, 1538 cod.civ.). La differenza tra le due specie è rilevante nell'ipotesi in cui venga scoperta una differenza tra misura effettiva e misura indicata nel contratto.

E' infine possibile che l'ammontare del prezzo venga determinato in base a parametri oggettivi. Così si parla di prezzo "scalare" nell'ipotesi in cui esso venga quantificato in relazione al variare di dati specifici (quali ad esempio i costi di una produzione), di prezzo "all'incirca" quando esso sia soggetto a leggere variazioni da parte del venditore (tuttavia pur sempre sulla scorta di verificabili variazioni delle condizioni di mercato in relazione all'esecuzione della consegna delle cose o ad altri parametri) nota3. Ancora le parti possono fare riferimento, quanto all'ammontare del prezzo, alle determinazioni prevenienti da una fonte esterna. Può venire in esame non soltanto la volontà di soggetti terzi, eventualmente nella veste di arbitratori (fenomeno che assumeremo in separata considerazione), bensì anche le indicazioni provenienti dalla legge, alla quale le parti abbiano fatto riferimento. In tale ipotesi il problema è quello di individuare la natura mobile o fissa del rinvio. Nel primo caso al variare della determinazione legale non potrà non accompagnarsi una pari modificazione del contratto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2111/04) .

Note

nota1

Si pensi al D.L. 70/88, convertito e modificato dalla Legge 154/88 , alla cui stregua è possibile, in materia di vendita di beni immobili, indicando un prezzo corrispondente al valore catastale del fabbricato moltiplicato per un determinato coefficiente, essere certi di non subire un accertamento di maggior valore da parte dei competenti Uffici finanziari.
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nota2

Analoga posizione si ravvisa in Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, MIlano, 1971, p.270.
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nota3

Si veda Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.35, che accanto a queste figure aggiunge il c.d. prezzo "a chiamare", cioè che deve essere stabilito in base ai prezzi correnti in una determinata piazza nel giorno scelto dal venditore.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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