Il principio nominalistico



Talvolta un'obbligazione pecuniaria deve essere eseguita immediatamente. Ciò implica che il pagamento sia contestuale rispetto all'insorgenza del diritto di credito. Si pensi ad esempio alla spesa che si fa in un negozio ed al pagamento che si esegue subito alla cassa.

Altre volte il debitore non è tenuto a pagare contestualmente al sorgere del debito: l'obbligazione si definisce pertanto a termine.

Essa deve essere adempiuta dopo un certo intervallo temporale rispetto al momento in cui il diritto di credito è sorto (art. 1183 cod. civ.).

Ciò premesso, è assai rilevante stabilire se, in materia di obbligazioni pecuniarie, una volta sopraggiunta la scadenza prevista (il giorno 5 di gennaio, decorso un mese, un anno) l'oggetto dell'obbligazione consista ancora nella somma originariamente determinata (maggiorata degli eventuali interessi pattuiti).

Il principio nominalistico di cui all'art. 1277 cod. civ. nota1 consiste nella regola secondo la quale il denaro possiede una rilevanza giuridica autonoma nota2 rispetto agli altri beni, essendo connotato dal proprio valore di scambio, di misuratore dell'importanza economica degli altri beni. Così le obbligazioni pecuniarie si estinguono prestando una quantità di denaro (moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento) pari all'importo nominale previsto originariamente nota3.

Questa regola base ne implica altre:

  1. che un pagamento effettuato con moneta avente corso legale non può essere legittimamente rifiutato nota4 (c.d. principio liberatorio);
  2. che la moneta avente corso legale deve essere computata secondo gli importi nominalmente previsti (principio del valore nominale della valuta avente corso legale) nota5 . Tutto ciò comporta l'irrilevanza dell'eventuale deprezzamento di valore della moneta in relazione ai pagamenti che dovessero essere effettuati con termine di adempimento differito.

Se Tizio deve a Caio Lire 1.000.000 da pagarsi dopo un anno, decorso detto periodo a far tempo dall'insorgenza del credito non importa se nel frattempo il valore della lira si è deprezzato del 10 %. Comunque la somma dovuta rimane la stessa anche se una volta decorso il termine Caio non potrà più acquistare le stesse cose che avrebbe potuto acquistare l'anno precedente facendo uso della stessa somma. Si dice pertanto cheil rischio del deprezzamento della valuta grava sul creditore nota6.

In realtà occorre riflettere che in un mondo a complessità crescente, pur tenuto conto della funzione di misuratore di valore e di quella di agente economico di scambio del denaro, si tratta di fenomeni connotati da una spiccata relatività. Innanzitutto non è neppure logicamente corretto riferire di un rischio posto esclusivamente in capo al creditore nei pagamenti a termine differito. Qualora si verificasse una rivalutazione monetariasarebbe vero piuttosto l'inverso: il creditore fruirebbe di un vantaggio a detrimento del debitore, il quale dovrebbe pagare con una moneta che, in quel certo periodo, avrebbe un valore di scambio superiore a quello originariamente stabilito.

Inoltre la svalutazione è un fenomeno che viene misurato mediante rilevazioni periodiche che tengono conto della variazione media di elementi che si suppongono indicativi per un tipo medio di consumatore: una certa percentuale di pasta di grano duro, un'altra di olio, etc.. Non compaiono beni che in concreto possono incidere notevolmente, anche tenendo conto di una specifico creditore, nella sfera economica di un soggetto. Si pensi al carburante ovvero a determinati strumenti tecnici.

In definitiva, il problema dell'influenza del decorso del tempo sui debiti in denaro è un tema di grande rilievo giuridico ed economico: nell'ambito dello sviluppo fisiologico del rapporto obbligatorio il principio nominalistico è tale da non ammettere deroghe nota7. Il debitore si libera pertanto eseguendo un pagamento che ha per oggetto la quantità di denaro originariamente prevista al tempo dell'insorgenza del diritto.

Il codice regola altresì il caso in cui la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al momento del pagamento. Quest'ultimo deve intervenire con moneta avente corso legale e sempre nel rispetto del principio nominalistico, cioè in base ad un valore nominale pari a quello della moneta non avente più corso legale (II comma art. 1277 cod. civ. ).

Le parti hanno comunque la possibilità di cautelarsi contro le oscillazioni di valore della moneta nei due sensi riferiti. La modalità più agevole consiste non tanto nel convenire interessi, quanto nell'ancorare la misura della somma di denaro a determinati parametrici (costo della vita secondo indici ISTAT, variazione del prezzo dell'oro, etc.) variando i quali si avrà una correlativa variazione della misura dell'importo capitale dovuto nota8 .

Rimane da valutare che cosa accade nell'ipotesi in cui lo svolgimento del rapporto obbligatorio non si mantenga sui binari previsti al tempo dell'insorgenza dell'obbligo. Se infatti si può dire che il rischio per la perdita di valore della moneta in esito alla svalutazione gravi sul creditore fino a che il debitore paga nei termini previsti, che cosa dire dell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente e paghi successivamente, quando cioè è in ritardo o addirittura in mora? Il problema, di notevole complessità, viene partitamente analizzato a proposito del tema dell'inadempimento dell'obbligazione.

Note

nota1

In merito al fondamentale valore normativo dell'art. 1277 cod. civ., inteso come fonte diretta del principio nominalistico e fissità numerica della somma dovuta ed ai diversi significati che il principio nominalistico ha assunto nel tempo, si veda, in particolare, Quadri, Il principio nominalistico, in Dir.monetario a cura di Irti-Giacobbe, Milano, 1979, pp. 543 e ss..
top1

nota2

L'insensibilità delle obbligazioni pecuniarie alle oscillazioni di valore della moneta e del suo potere di acquisto è stata presa ampiamente in considerazione da Inzitari, La moneta, in Tratt. dir. comm. e di dir. pubb. dell'econ. dir. da Galgano, vol.VI, Padova, 1983, pp. 87 e ss.
top2

nota3

In questo senso l'art. 1821cod. civ. del 1865 , dettato in tema di mutuo, ma ritenuto di generale applicazione, costituisce il precedente dell'attuale art. 1277 cod. civ. sostenendo che "L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto. Accadendo aumento o diminuzione delle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata....." Mette in risalto, al contrario, la sostanziale diversità tra le due norme, Lojacono, Aspetti privatistici del fenomeno monetario, Milano, 1955.
top3

nota4

Il comportamento del creditore, il quale si rifiuti di ricevere monete aventi corso legale, è stato depenalizzato dall' art. 32 della legge 689/81 ed ora punito dall'art. 693 cod. pen. con una mera sanzione amministrativa.
top4

nota5

L'irrilevanza del valore reale della moneta e dell'eventuale deprezzamento è stata da ultimo sottolineata dalla Corte di Cassazione, in via generale, con sentenza 3108/99 . Più specificamente l'attenzione della S.C. si è appuntata su alcuni contratti, tra i quali l'assicurazione (Cass. Civ. Sez. III, 809/91 ) e la locazione (Cass. Civ. Sez. III, 5265/93 ).
top5

nota6

Un rimedio allafrequenza del fenomeno della svalutazione monetaria dovuto ad inflazione e alla singolarità del manifestarsi della rivalutazione della moneta dovuta a deflazione, nel nostro ordinamento troverebbe il proprio fondamento già a livello costituzionale negli art. 42 e 47 Cost., i quali implicano la dichiarazione di illegittimità di leggi speciali che mantengano fissi i canoni di locazioni e quelli di affitto, impedendo correzioni negoziali e venendo in tal modo a determinare una sostanziale espropriazione forzata privata senza indennizzo: così, Inzitari, op. cit ., pp. 112 e ss..
top6

nota7

Nel nostro ordinamento si accusa l'assenza di una norma di applicazione generale che permetta di fare deroga del principio nominalistico. E' tuttavia possibile che conduca ad esiti rivalutativi il modo di disporre degli artt. 1467 e 1224 cod. civ., i quali sono provvisti di un'operatività tale da consentire la correzione di alcuni tra i risultati più iniqui di una pedissequa applicazione del principio di invarianza dell'obbligazione pecuniaria.
top7

nota8

Ascarelli, Delle obbligazioni pecuniarie, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna- Roma, 1959, p. 312. L'A. fa riferimento al c.d. "paradosso delle clausole monetarie" a proposito del fatto che le stesse tendono ad avere un'applicazione generalizzata tale da incrementare ulteriormente i processi inflazionistici. Tutto ciò spingerebbe i vari ordinamenti a moderare questa prassi e ad ammettere le clausole monetarie nei periodi di stabilità valutaria, mentre nei periodi di tensione inflazionistica la tendenza sarebbe, al contrario, restrittiva.
top8

Bibliografia

  • ASCARELLI, Obbligazioni pecuniarie (Artt. 1277-1284), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1959
  • INZITARI, Moneta e valuta / La moneta, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. ec., vol. XXV, 1983
  • LOJACONO, Aspetti privatistici del fenomeno monetario, Milano, 1955
  • QUADRI, Principio nominalistico e disciplina dei rapporti monetari, Milano, 1979


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il principio nominalistico"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti