Codice Civile art. 1339


INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE
1. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Prassi collegate

  • Quesito n. 15-2006/I, Trasformazione di una piccola cooperativa in società cooperativa ordinaria

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1339"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti