Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13658 del 4 giugno 2010. Rifiuto di ricevere assegno bancario a fronte di obbligazione pecuniaria e condotta del creditore contraria a buona fede.

Il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”."

Commento

(di Daniele Minussi) La portata della decisione della Cassazione è di notevole rilievo. Prima infatti di essa, che non a caso interviene a Sezioni Unite, era pacifico che lo strumento di adempimento dell'obbligazione pecuniaria fosse (al di là del denaro avente corso legale, in relazione al quale sussistono le cospicue limitazioni di cui ala normativa antiriciclaggio) unicamente l'assegno circolare e non già quello bancario (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 26617/07). Con la pronunzia in considerazione invece questo orientamento viene sovvertito, essendosi deciso nel senso della contrarietà a buona fede della condotta della parte creditrice che abbia ricusato ingiustificatamente di ricevere dal debitore un assegno bancario di importo corrispondente all'intero debito.

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