Cass. Civ., Sez. Unite, n. 13658 del 4 giugno 2010. Rifiuto di ricevere assegno bancario a fronte di obbligazione pecuniaria e condotta del creditore contraria a buona fede.
Il solo fatto dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) - “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” - non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”."