Interessi compensativi



Dal punto di vista terminologico "compensare" significa remunerare. Il codice civile espressamente qualifica come compensativi gli interessi che, ai sensi dell'art. 1499 cod. civ. sono dovuti a fronte della consegna effettuata all'acquirente da parte del venditore di una cosa fruttifera, ogniqualvolta il prezzo dovuto a fronte della vendita non sia stato ancora corrisposto.

Sembra pertanto che, per il tramite della corresponsione di interessi commisurati al tempo in cui l'acquirente ha la disponibilità di un bene idoneo a produrre utilità senza aver ancora provveduto a pagare il corrispettivo dell'alienazione al venditore, il relativo svantaggio per costui (inerente al fatto di essersi privato dei frutti e degli altri proventi della cosa senza avere ricevuto contestualmente il prezzo) venga per l'appunto in tal modo compensatonota1. Si badi che la spettanza degli interessi compensativi sul prezzo è del tutto svincolata rispetto al presupposto dell'esigibilità del relativo credito nota2 (Cass. Civ. Sez. II, 274/84; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4642/82). E' stato inoltre deciso da un lato che le parti si possano accordare anche nel senso che la decorrenza di tali interessi intervenga dal giorno della stipula del contratto, pure se antecedente alla consegna della cosa (Cass. Civ. Sez. II, 1510/88), dall'altro che gli interessi compensativi non sono dovuti qualora le parti, in forza di apposita clausola, abbiano pattuito, in sede di contratto preliminare di vendita, l'immediata consegna del bene (Cass. Civ. Sez. II, 4775/89; Cass. Civ. Sez. II, 3272/77) nota3.

Svolte queste premesse, è tuttavia il caso di rilevare che in giurisprudenza, con la locuzione "interessi compensativi", vengono frequentemente evocate fattispecie concretamente riconducibili ad interessi qualificabili come corrispettivi (Cass. Civ. Sez. I, 10070/99 ; Cass. Civ. Sez. III, 5876/99; Appello di Napoli, 06/11/99). E' chiaro che, dal punto di vista semantico, la locuzione compenso può essere ritenuta sinonimica rispetto a quella di corrispettivo: entrambi i termini evocano infatti il concetto della remunerazione.

Nel caso in esame tuttavia, se si desidera essere precisi, occorre distinguere la generica funzione di remunerazione della disponibilità di una somma di denaro (capitale) che contraddistingue la nozione stessa di interesse (corrispettivo) da quella, specifica, di compensazione del vantaggio consistente nel godimento di un bene fruttifero di cui non sia stato corrisposto il prezzo.

In quest'ultimo senso all'ipotesi di cui all'art. 1499 cod. civ., riguardante la vendita nella quale sia intervenuta la consegna del bene pur non accompagnata dal pagamento del prezzo, si affiancano i casi di cui agli artt. 1815 e 1825 cod. civ., afferenti alle somme date a mutuo o alle rimesse dedotte nel contratto di conto corrente. Dubbi potrebbero porsi in tema di contratto preliminare di vendita con effetti c.d. anticipati, nel quale cioè la consegna del bene viene effettuata immediatamente, senza attendere il contratto traslativo della proprietà. Al riguardo è stato deciso che spettino gli interessi compensativi sul residuo del prezzo dovuto soltanto a far tempo dal giorno in cui il contratto definitivo si sarebbe dovuto perfezionare (Cass. Civ., Sez. VI-II, 20860/2014).

Di interessi compensativi si è fatta menzione in riferimento alla modalità liquidatoria del pregiudizio scaturente da ritardo nel pagamento di debiti di valore (tale ad esempio quello conseguente all'accertamento di un illecito) al di là dell'intervenuta rivalutazione monetaria (Cass. Civ., Sez. III, 17155/12). V'è tuttavia da rimanere perplessi circa tale qualificazione, stante la precisa funzione svolta dalla peculiare categoria di interessi di cui all'art.1499 cod. civ..

Note

nota1

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, vol. III, Milano, 1989, p. 37 e 38; Schiavone, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1999, p. 945.
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nota2

In tal senso Bianca, La vendita e la permuta, in Trattato Vassalli, vol. VII, Torino, 1972, p. 513; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 333.
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nota3

Alle parti è infatti consentito non soltanto determinare in misura inferiore o superiore il saggio di interessi, modificando la disciplina prevista nell'art. 1499 cod. civ. , ma anche escludere totalmente questi interessi: cfr. Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 591.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI- NATOLI, Diritto civile, Obbligazioni e contratti, Torino, 3, 1989
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
  • SCHIAVONE, Torino, Comm.cod.civ., IV, 1999

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