Pagamento con assegno bancario: mancata accettazione, comportamento contrario a buona fede e correttezza. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 14531 del 10 giugno 2013)

In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nel caso di specie, inviato dal debitore assegno bancario per un importo corrispondente all'ammontare del credito, avendo il creditore omesso di comunicare le proprie determinazioni in merito alla non accettazione del pagamento, nonché - di seguito - intimato il precetto ed iniziato l'esecuzione continuando a detenere l'assegno ricevuto, portandolo all'incasso dopo la scadenza dei termini per la presentazione, è stata confermata la decisione con cui il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore, aveva escluso la mora debendi e, dunque, la decorrenza degli interessi sulla somma costituente oggetto dell'obbligazione, proprio in ragione della ravvisata contrarietà a buona fede del contegno assunto dal creditore della prestazione pecuniaria).

Commento

(di Daniele Minussi)
Se è vero che il pagamento mediante assegno bancario può non avere efficacia solutoria, ben potendo essere ricusato dal creditore (il quale ben può pretendere che l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria avvenga per il tramite di assegno circolare, la cui provvista è garantita), è altresì anche vero che tale rifiuto deve intervenire per un motivo ragionevole e giustificato.
Si rifletta ulteriormente sul significato, oggigiorno, del principio in base al quale il debito si dovrebbe estinguere con moneta avente corso legale. Ma non è forse vietato pagare in contanti per importi pari o superiori a 1000 euro?

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