Cass. Civ., sez. Unite, n. 26617/2007. Idoneità solutoria del pagamento fatto a mezzo di assegno circolare.

Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come invece può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.

Commento

Le S.U. intervengono sulla assimilibilità dell'assegno circolare al denaro contante, andando di diverso avviso rispetto alla precedente Cass. Civ., Sez.III, 12324/05. Non v'è piena equiparazione, ma il creditore può ricusare la corresponsione dell'assegno circolare soltanto per un giustificato motivo, da valutare secondo il canone di cui all'art.1375 cod.civ..

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