Clausole di garanzia monetaria



Si definiscono clausole di garanzia monetaria quelle pattuizioni mediante le quali, in presenza di un pagamento differito del prezzo, si tende ad assicurare, con riferimento a determinati indici, la corrispondenza costante tra il valore della moneta pattuita ed il valore corrente della cosa venduta nota1. Dette clausole si reputano ammissibili sulla base del generale riconoscimento dell'autonomia privata la quale ben può perseguire l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio economico tra i termini dello scambio nota2.

Si è soliti distinguere  queste clausole a seconda del particolare indice di riferimento : si parla perciò di clausola merce, clausola moneta estera, clausola oro, etc., anche se attualmente la più diffusa è la cd. clausola Istat, la quale fa riferimento ai numeri indici del costo della vita quali risultano dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica.

In tutti i casi in cui, invece, le parti tentino di evitare gli effetti della svalutazione monetaria in via indiretta  muta anche la natura stessa del contratto. Non si tratterà più di vendita, ma di permuta o di altro contratto innominato. Tipico esempio di quest'ultima fattispecie è il caso in cui la prestazione (rectius l'attribuzione traslativa) non consiste in una somma di danaro, ma nella consegna di un diverso bene fungibile (si pensi al pagamento fatto in grano).

Note

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Le parti, intendono raggiungere il risultato per cui, se nel frattempo muta il valore della moneta (cioè il suo potere di acquisto) si debba proporzionalmente variare l'ammontare del corrispettivo differito da pagare: cfr.  Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.236.
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nota2

Con queste clausole null'altro si ha se non una pattuizione di un prezzo determinabile, in luogo di un prezzo determinato. Il criterio di parametrazione di esso è il riferimento al valore di una determinata merce o moneta al momento del pagamento (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.9, e Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.485).
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Bibliografia

  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, Trattato Rescigno, Obbliogazioni e contratti -I-, IX, 1999
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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