Cass. civile, sez. II del 1977 numero 4704 (05/11/1977)


Il debitore di somma determinata in valuta estera, non avente corso legale nello stato, ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento e, se egli è in mora, nel caso di sopravvenuta svalutazione della moneta italiana, deve la differenza tra il cambio della scadenza e quello del pagamento, poiché, diversamente, dalla sua mora e dalla facoltà accordatagli dall'art. 1278 Cod. civ. trarrebbe locupletazione ingiusta versando un importo non corrispondente alla valuta estera dovuta. Tale criterio, peraltro, non è applicabile quando la svalutazione concerna la moneta straniera, in quanto oggetto della obbligazione è, appunto, la moneta straniera e la scelta consentita dalla norma indicata è una facoltà del debitore: ne consegue che, per il principio nominalistico, la mora debendi non può trasformare il debito di valuta estera in un debito di valuta nazionale.

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