Provvedimento 17 maggio 2016, Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica


Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (16A04096) (GU Serie Generale n.127 del 1-6-2016 - Suppl. Ordinario n. 17)

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 - emanato ai sensi dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) - recante attuazione della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (di seguito, «decreto»);
Visti gli articoli 1 e 2 che modificano il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB), recante la disciplina degli istituti di moneta elettronica;
Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-bis del TUB:
art. 114-bis che riserva l'emissione di moneta elettronica alle banche e agli istituti di moneta elettronica;
art. 114-quater, che istituisce l'albo degli istituti di moneta elettronica;
art. 114-quinquies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrano le condizioni previste dal TUB; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica nel caso in cui l'istituto di moneta elettronica svolge anche attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica; stabilisca procedure per l'operatività degli istituti di moneta elettronica negli altri paesi comunitari nonché autorizzi l'operatività degli istituti di moneta elettronica in paesi extracomunitari;
art. 114-quinquies 1 ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce le modalità con cui gli istituti di moneta elettronica detengono le somme di denaro ricevute dalla clientela a fronte della moneta elettronica emessa;
art. 114-quinquies 2, in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva; art. 114-quinquies 3, in materia, tra l'altro, di disciplina dei partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di moneta elettronica;
art. 114-quinquies 4, secondo il quale la Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal Titolo V-bis, al ricorrere di determinate condizioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato ai sensi dell'art. 32 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) - recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE (di seguito, «decreto»);
Visto l'art. 33 che disciplina gli istituti di pagamento, attraverso l'introduzione del Titolo V-ter nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB);
Visti, in particolare, i seguenti articoli del Titolo V-ter del TUB:
art. 114-septies, che istituisce l'albo degli istituti di pagamento;
art. 114-octies, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce limiti e modalità per la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento e detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito;
art. 114-novies, che prevede che la Banca d'Italia: autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le condizioni previste dal decreto; detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo; può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento nel caso in cui l'istituto di pagamento svolge anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento;
art. 114-decies, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia: stabilisce procedure per l'operatività degli istituti di pagamento in Italia e negli altri paesi comunitari; autorizza l'operatività degli istituti di pagamento in paesi extracomunitari; stabilisce le condizioni al rispetto delle quali gli istituti di pagamento comunitari, che prestano servizi di pagamento in Italia ai sensi dei commi 1 e 4 del medesimo articolo, possono concedere credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito;
art. 114-undecies, in materia, tra l'altro, di disciplina dei partecipanti e degli esponenti aziendali degli istituti di pagamento;
art. 114-duodecies, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce le modalità con cui gli istituti di pagamento detengono le somme di denaro della clientela nei conti di pagamento;
art. 114-quaterdecies, in materia di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;
art. 114-sexiesdecies, secondo il quale la Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal Titolo V-ter, al ricorrere di determinate condizioni;
Visto l'art. 146, comma 2, lettera b) del Titolo IX del TUB, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;
Tenuto conto della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
Tenuto conto della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;
Tenuto conto degli Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet, emanati dall'Autorità bancaria europea il 19 dicembre 2014;
Considerata l'esigenza di modificare la disciplina applicativa degli istituti di moneta elettronica;
Considerata l'esigenza di assicurare il coordinamento con le disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento;
Considerata l'esigenza di recepire gli Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti via internet nelle disposizioni applicabili agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica; Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

Emana:

L'unito provvedimento che contiene le «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica», che abroga e sostituisce il provvedimento della Banca d'Italia del 20 giugno 2012 «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica».
Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati
Per visualizzare l'allegato consultare il sito della Gazzetta Ufficiale

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