Cass. civile, sez. II del 2004 numero 713 (19/01/2004)


Chi è proprietario esclusivo di un fondo e, al tempo stesso, condomino di altro fondo non può costituire tra i due immobili una servitù per destinazione del padre di famiglia, facendo difetto, in tale situazione, il requisito dell'appartenenza dei due fondi a un unico proprietario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2004 numero 713 (19/01/2004)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti