Cass.Civ., sez.II, n. 11348/2004. Condizioni per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia

Ai sensi dell'articolo 1062 del Cc la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone che due fondi, appartenenti in origine al medesimo proprietario, siano posti da lui con segni visibili in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta a integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale e, inoltre, che tale situazione sia mantenuta, allorché i due fondi abbiano cessato di appartenere allo stesso soggetto. L'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, costituisce l'oggetto di una indagine di fatto, riservata al giudice del merito.

Commento

La pronunzia stigmatizza i requisiti affinché possa considerarsi costituito il diritto reale di servitù in conseguenza della peculiare modalità non negoziale consistente nella destinazione del padre di famiglia.

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