Servitù per destinazione del padre di famiglia: condizioni di operatività della disposizione dell’originario titolare del fondo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24853 del 9 dicembre 2015)

La disposizione dell'originario proprietario del fondo, successivamente diviso, idonea ad impedire, ai sensi dell'art. 1062, comma II, c.c., la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non deve necessariamente intervenire contestualmente alla divisione del fondo stesso, ben potendo essere effettuata in un momento anteriore e anche in maniera implicita, purché sia resa nota o conoscibile all'acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia si consegue di fatto, in conseguenza dell'oggettiva destinazione delle opere permanenti ed apparenti inequivocamente destinate al servizio di una parte del fondo, senza che rilevi alcun intento dell'originario proprietario. E' tuttavia possibile che l'insorgenza della servitù non abbia luogo, ai sensi del II comma dell'art.1062 cod.civ., se il proprietario del fondo che viene ad essere diviso ed in parte alienato abbia impartito una contraria disposizione relativa alla servitù. Nella vicenda in esame l'attenzione si è concentrata sul modo in cui tale volontà contraria alla costituzione della servitù si era manifestata: la Corte ha reputato sufficiente la presentazione antecedente all'atto di vendita di un frazionamento catastale raffigurante una situazione di fatto incompatibile con l'esistenza del diritto parziario.

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