Servitù per destinazione del padre di famiglia: condizioni di operatività della disposizione dell’originario titolare del fondo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24853 del 9 dicembre 2015)
La disposizione dell'originario proprietario del fondo, successivamente diviso, idonea ad impedire, ai sensi dell'art. 1062, comma II, c.c., la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia non deve necessariamente intervenire contestualmente alla divisione del fondo stesso, ben potendo essere effettuata in un momento anteriore e anche in maniera implicita, purché sia resa nota o conoscibile all'acquirente.