Cass. civile, sez. II del 2014 numero 3219 (12/02/2014)


La servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita ope legis quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell'intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate.

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