Servitù di presa d’acqua: costituzione per destinazione di padre di famiglia. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 2949 del 16 febbraio 2016)

Ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La destinazione del padre di famiglia segna la costituzione della servitù con speciale riferimento a quella di passo. Inusuale, ma comunque possibile, che essa sia la scaturigine di una servitù di presa d'acqua. A tal fine, come insegnano le SSUU con la sentenza qui in commento, occorre che le opere intese a consentire il continuo fluire del liquido siano visibili e stabilmente funzionali a servire (anche) il fondo divenuto dominante. Rimane da chiarire cosa si sarebbe concluso nell'ipotesi in cui le tubazioni non fossero state visibili (sotterranee).

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