Legato ex lege in favore dei figli non riconoscibili



L'art. 580 cod.civ. prescrive che ai figli nati fuori dal matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'art. 279 cod.civ. (vale a dire i figli che non possono essere riconosciuti in quanto incestuosi ex art.251 cod.civ., anche se il riferimento a tale termine non è più contenuto nella norma novellata nel 2013) spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I medesimi possono inoltre ottenere, a loro richiesta, la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

Secondo la prevalente opinione si tratta di un legato ex lege avente natura obbligatoria, che si sostanzia nell'attribuzione di una rendita vitalizia nota1. Qual è l'elemento fondante il diritto alla consecuzione di esso? Il punto non è pacifico. L'opinione secondo la quale verrebbe in esame il rapporto di parentela non pare accoglibile. I presupposti fondanti del legato sono infatti piuttosto costituiti dalla mera generazione e dall'impossibilità di pervenire ad una pronunzia dichiarativa della paternità ovvero di un riconoscimento ex art. 250 cod.civ. . A riprova di ciò, si noti come sia stato deciso (sia pure sotto il vigore della normativa che distingueva tra figli naturali e figli legittimi) che il diritto in parola spettasse anche al figlio naturale che avesse il diverso status di figlio legittimo, nel caso in cui fosse scaduto il termine previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità legittima (Cass. Civ. Sez.I, 711/92) nota2. Siffatta impossibilità sembra dunque propriamente riguardare la ricognizione del rapporto parentale (e non il fatto naturale della procreazione), ciò che conduce a ritenere del tutto preferibile che l'elemento costitutivo della successione debba individuarsi sulla mera generazione. Il problema non è nominalistico: escludendo l'esistenza di un rapporto di parentela sarà esclusa la rappresentazione (art.467 cod.civ. ) nell'ipotesi in cui il figlio non voglia o non possa venire alla successione; l'esistenza del figlio non riconoscibile non potrà, neppure nel caso in cui non vi fossero altri successibili ex lege, impedire che la successione si devolva allo Stato ai sensi dell'art. 586 cod.civ. (dal momento che costui non può essere qualificato come un discendente naturale ex art. 585 cod.civ.).

Giova comunque rilevare come, in esito alla novellazione dell'art. art.251 cod.civ. il figlio può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice. L'ipotesi del riconoscimento si è dunque ampliata notevolmente rispetto a quanto disposto dal testo della norma previgente, che lo ammetteva nelle sole ipotesi dell'invalidità del vincolo matrimoniale dal quale dipendeva il rapporto di parentela o di affinità che dava causa ai presupposti dell'incestuosità ovvero alla situazione di ignoranza del vincolo da parte dei genitori.

Il credito relativo all'attribuzione in parola possiede inoltre natura successoria e non alimentare, essendo per l'effetto possibile oggetto di compensazione, di transazione, di cessione nota3.

Quanto alla capitalizzazione dell'assegno prevista dall'ultimo comma della norma in considerazione (la cui domanda è irrevocabile a far tempo dalla notificazione agli interessati), funzionale al mantenimento del valore della prestazione, essa costituisce l'oggetto di un diritto potestativo spettante al figlio nota4. Esso rinviene peraltro una duplice limitazione. Gli eredi legittimi sono titolari della facoltà di scegliere, quanto a metodo di capitalizzazione, tra il denaro ed i beni ereditari. Detta facoltà, inoltre, deve essere esercitata congiuntamente da tutti gli interessati (eredi legittimi o testamentari) nota5 .

Il diritto all'assegno in parola possiede natura giuridica del tutto analoga a quello di cui all'art.594 cod.civ. , dettato in materia di successione necessaria. La disamina comparativa tra le due fattispecie sarà condotta in modo autonomo.

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.342 e Calderone, Della successione legittima e dei legittimari, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1976, p.364. Il semplice legame di sangue tra genitore e figlio che non può essere riconosciuto non dà luogo ad alcun rapporto familiare. Giova anche rilevare che, una volta dichiarata anche in via incidentale la filiazione, ottenuto dunque l'assegno vitalizio in parola, risulta del tutto esaurita la possibilità per il figlio di proporre azioni intese a far valere la propria posizione, palesandosi del tutto inutile l'eventuale ulteriore proposizione in via principale dell'azione intesa a far dichiarare in via principale siffatta condizione (Cass.Civ. Sez.I, 7158/83 ).
top1

nota

nota2

Bigliazzi Geri, La vocazione testamentaria: Capacità di ricevere per testamento, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, vol.VI, t.2, Torino, 1997, p.61. E' dominante la tesi della non riconducibilità del legato in esame alle norme di diritto familiare. E' infatti preferita la ricostruzione che vede in detto assegno un vero e proprio diritto di credito di natura patrimoniale. In altre parole, proprio per la riconosciuta insussistenza di alcun legame di tipo parentale, si ritiene di poter accomunare tale attribuzione alla successione dello Stato, quale eccezione alla normale rilevanza del rapporto familiare ai fini dell'operatività della vocazione legittima. Tali soggetti non possono essere fatti rientrare nella categoria degli "altri parenti" di cui all'art. 565 cod.civ.: da ciò ne segue, quale ulteriore corollario, che in mancanza di altri successibili i figli non riconoscibili non hanno titolo a raccogliere l'eredità a preferenza dello Stato. Tale ultimo punto non è tuttavia andato indenne da un forte dibattito dottrinario: qualche voce si è infatti levata in senso contrario ed incisivamente si è fatto notare come risulti dissonante l'idea di una categoria di soggetti cui si riconosce generalmente dignità di legittimari con quella di ritenerli esclusi dall'ordine dei successibili ab intestato. Da ciò la conclusione di ritenere anche i figli non riconoscibili quali eredi legittimi, seppur tra le molte particolarità della sua posizione. Non è mancato chi ha tentato di ricostruire l'attribuzione in esame come espressione di una vocazione anomala a titolo particolare e chi ha addirittura negato la natura di diritto di legittima all'assegno in esame. Dall'esame degli opposti orientamenti, tuttavia, non può sottacersi che la volontà del legislatore di non riconoscere ai figli non riconoscibili i diritti successori che spettano ai figli risulta evidente dalla lettera della legge (art. 573 cod.civ.). Tale norma prevede infatti che le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori dal matrimonio si applichino quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, con ciò operando una netta chiusura verso la filiazione non riconoscibile.
top2

nota3

Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.1, Milano, 2000, p.117.
top3

nota4

Mengoni, op.cit., p.125.
top4

nota5

Deve quindi ritenersi che al figlio non riconoscibile spetti un diritto potestativo non soggetto ad opposizione da parte degli eredi legittimi. A questi tuttavia la legge riconosce un altro diritto potestativo avente ad oggetto la facoltà di scelta circa le modalità di soddisfacimento della richiesta di capitalizzazione avanzata dal figlio non riconoscibile. Essi infatti possono decidere di utilizzare denaro o immobili ereditari: si tratta tuttavia di un diritto che deve essere esercitato congiuntamente da tutti gli interessati (Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.159).
top5

Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CALDERONE, Della successione legittima e dei legittimari, Novara- Roma, Comm. teorico-pratico al cod. civ., 1976
  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legato ex lege in favore dei figli non riconoscibili"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti