Elementi ostativi all'accrescimento



Il III e IV comma dell'art. 674 cod.civ. prevedono espressamente che l'accrescimento non si esplichi quando risulti dal testamento una diversa volontà del de cuius (innanzitutto desumibile da una diseguaglianza di quota), ovvero nel caso in cui operi il diritto di rappresentazione.

La prima ipotesi riguarda sia il caso in cui il testatore abbia puramente espresso una volontà contraria all'accrescimento. Ad esempio Tizio scrive; "nomino miei eredi in parti eguali Primo, Secondo e Terzo senza diritto di accrescimento tra di loro" nota1 .

Sempre da ricondurre alla volontà del testatore è l'eventualità in cui il medesimo operi una sostituzione (ordinaria), vale a dire la previsione di un soggetto al quale debba essere devoluta l'eredità per il caso in cui non venga acquisita da uno degli eredi nominati. Ad esempio Tizio scrive: "nomino miei eredi in parti eguali Primo, Secondo e Terzo, sostituendo a ciascuno di essi Quarto per il caso in cui uno di essi non acquisti l'eredità"nota2 .

L'ultimo comma dell'art. 674 cod.civ. contempla infine la rappresentazione come istituto comunque prevalente rispetto all'accrescimento.

Dunque se il coerede che non acquisisce l'eredità, collaterale di secondo grado (fratello o sorella) o discendente del de cuius (il c.d. rappresentato) vanta una discendenza, la di lui quota viene devoluta per rappresentazione (art. 467 cod.civ.) a tali discendenti (c.d. rappresentanti).

La norma in esame a rigore non contempla espressamente un'ulteriore ipotesi in cui, in effetti, è posto fuori gioco l'effetto incrementativo proprio dell'accrescimento: la trasmissione della delazione nota3.

La trasmissione (art. 479 cod.civ. ) si pone infatti come prevalente anche sulla rappresentazione in forza della sua propria natura giuridica. Un esempio varrà ad illustrare il concetto. Se Tizio, che aveva un unico figlio premorto, Caio, il quale a propria volta vantava due discendenti Mevio e Filano, a propria volta decede, gli succedono per rappresentazione i nipoti figli di Caio. Caio è il soggetto rappresentato che non può venire alla successione di Tizio in quanto premortogli, in vece sua, quali rappresentanti, subentrano Mevio e Filano. Se, invece, nella riferita situazione Tizio decede prima del proprio figlio Caio, il quale tuttavia, anteriormente all'accettazione dell'eredità, a propria volta viene meno, ha luogo la trasmissione della delazione. Ciò significa che nel patrimonio di Caio esisterà anche il diritto di accettare l'eredità di Tizio.

Riportando il tutto all'esempio concernente l'accrescimento, se Tizio nomina eredi in parti eguali Primo, Secondo e Terzo, qualora Tizio deceda e, anteriormente all'accettazione dell'eredità muore anche Primo, nel patrimonio di costui dovrà ritenersi compreso anche il diritto di accettare la quota ereditaria lasciata da Tizio, essendo fuori gioco la regola dell'accrescimento. È ovviamente salva la possibilità che gli eredi di Primo non vogliano o non possano accettare.

E' possibile osservare che, pur quando manchi l'accrescimento perché la quota dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (art. 677 cod.civ.), si può verificare che, in concreto, vengano a conseguire la quota gli stessi coeredi che avrebbero incrementato la propria porzione in esito all'accrescimento stesso.

Come si vedrà a proposito di collegato o legato congiuntivo, la porzione del legatario mancante profitta, nel caso di mancanza di accrescimento, all'erede onerato.

In tutti questi casi, quando cioè manca il meccanismo proprio dell'accrescimento, si deve ritenere, in analogia con quanto dispone l'art. 676 cod.civ., che gli eredi legittimi e l'onerato subentrino nei medesimi obblighi che sarebbero gravati sull'erede o legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

Note

nota1

Caramazza, Delle successioni testamentarie, artt.587-712, in Commentario teorico pratico al codice civile, dir. da De Martino, Novara, 1973, p.451.
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nota2

Tatarano, voce Accrescimento, in Enc.giur.Treccani, vol.I, 1988, p.3.
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nota3

In questo senso Terzi, Accrescimento, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I. Padova, 1994, p.1184; Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2000, p.526.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • TATARANO, Accrescimento, Enc.giur.Treccani
  • TERZI, Accrescimento, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994

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