Il coniuge unico erede



L'art.583 cod.civ. assume in considerazione il coniuge quale unico successibile ex lege: esso prevede che, in mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità. Dunque al coniuge che venga alla successione in difetto di parenti prossimi dell'ereditando va l'intera eredità.

Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 la configurazione della successione del coniuge si palesava ben differente. Mentre attualmente costui concorre con gli ascendenti e i fratelli o sorelle del de cuius (ipotesi di cui ci occuperemo separatamente: cfr. gli artt. 571 e 582 cod.civ.) l'impianto originario del codice civile del '42 ammetteva il concorso del coniuge con i parenti collaterali fino al quarto grado inclusivamente nota1. La delazione del coniuge non può intervenire indirettamente. In altri termini il coniuge non è tra i soggetti qualificabili come rappresentanti. Così il coniuge del soggetto che non possa o non voglia accettare (perchè premorto, rinunziante, etc.) l'eredità devolutagli non può subentrargli jure rapresentationis. La questione della legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 cod.civ. sotto il profilo della mancata previsione, tra le ipotesi di successione per rappresentazione, di subingresso del coniuge quando non vi siano discendenti è stata dichiarata dal Giudice delle leggi manifestamente inammissibile (Corte Cost., 15/06 ).

Naturalmente il presupposto affinchè abbia luogo la devoluzione ereditaria prevista dall'art.583 cod.civ. è la sussistenza di un valido ed attuale rapporto di coniugio. Analizzeremo a parte la situazione propria del coniuge putativo e di quello legalmente separato. Per quanto attiene al coniuge divorziato, ovvio è constatare che lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio elimina radicalmente la possibilità che possa configurarsi una chiamata ereditaria in favore di un soggetto che più non è legato al de cuius dal vincolo di coniugio. Al riguardo è il caso di sottolineare come sia stata reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 cod.civ. nella parte in cui non prevede che, in difetto di altri successibili, l'eredità venga devoluta al coniuge divorziato (Cass.Civ. Sez.I, 3747/04 ).

Note

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Ciò paleserebbe come il baricentro del sistema relativo alla successione ab intestato si sia spostato dalla famiglia fondata sui rapporti di parentela, alla famiglia mononucleare, basata cioè sul rapporto di coniugio e di filiazione (Mengoni, Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.169).
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Bibliografia

  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000

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