Usi civici e potestà normativa regionale. Illegittimità costituzionale dell'art.53 l. reg. Calabria 29 dicembre 2010 n. 34. (Corte Costituzionale, sent. n. 71 del 12 febbraio 2020)

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002».

Commento

(di Daniele Minussi)
Il Giudice delle leggi ha concluso nel senso che nessun bene gravato da uso civico possa essere oggetto di sclassificazione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge n. 1766 del 1927 e dal r.d. n. 332 del 1928, per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione. Ne segue che la disposizione di cui all’art.53 della legge Regione Calabria 2010/34, la quale prevede che i diritti di uso civico di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), siano da ritenersi cessati quando insistano sulle aree di cui all’art. 20 della legge reg. Calabria n. 38 del 2001, cioè sulle aree di sviluppo industriale, deve ritenersi costituzionalmente illegittima.

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