Usi civici: prova della demanialità del suolo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22177 del 20 ottobre 2014)

In tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno giustifica non soltanto una notevole attenuazione del principio dell’onere della prova ma anche quel particolare potere del giudice previsto dall’art. 29 della l. n. 1766/1927 di disporre anche d’ufficio un’indagine storico-documentale affidata a un professionista particolarmente esperto nella materia al fine di colmare le eventuali lacune probatorie nelle quali siano incorse le parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si trattava di risalire alla natura demaniale di un terreno che era stato occupato da chi, mediante una recinzione, l'aveva sottratto al pubblico transito. La pronunzia in esame sottolinea la peculiarità dell'art.29 della legge 1927 n.1766 che rende praticabile da parte del Giudice l'esercizio, ai fini del raggiungimento della prova della natura del terreno, del potere di disporre anche d'ufficio un'indagine tecnica.

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