Liquidazione degli usi civici. Partecipazione necessaria al procedimento di tutti gli aventi diritto. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28009 del 27 ottobre 2023)

Rivestono la qualità di contraddittori necessari nel giudizio instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo di cui si tratti, ne abbiano fatta rituale comunicazione, senza che possa assumere rilievo il termine decadenziale di sei mesi dall’entrata in vigore della legge – salvo che non trattasi di terreni che non appartengono al demanio universale o comunale, ai sensi del combinato disposto della L. 3 ottobre 1927, n. 1766, art. 3, commi 1 e comma 2.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va anzitutto circoscritto il perimetro applicativo della statuizione della S.C. qui in commento. Infatti esso non concerne le terre che non appartengano al civico demanio e che dunque siano di proprietà privata, ancorchè gravate da uso civico. Ciò premesso, il procedimento di liquidazione deve coinvolgere tutti coloro che, a vario titolo, comunque riconducibile all'uso civico, vantino pretese in ordine alla fruizione di tali terre.

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