Ulteriori applicazioni del principio dell'apparenza



Un singolare caso di applicazione del principio di apparenza è stato fatto in tema di condominio di edifici, al fine di individuare il soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali. La cosa notevole è che il principio che ci interessa è stato inteso come fonte di individuazione della titolarità del diritto di proprietà in relazione all'immobile. A differenza delle fattispecie che si riconducono in generale al tema (l'acquisto dall'erede apparente, il pagamento al creditore apparente, etc.) l'apparenza è stata qui intesa non come apparenza di potere dispositivo, rappresentativo ovvero della qualità di creditore di un soggetto, ma come apparenza della proprietà, apparenza di titolarità del diritto di proprietà, sia pure ai fini di individuare il soggetto tenuto al pagamento delle spese condominiali (Cass. Civ. Sez. II, 9079/90). Giova rilevare come, nella medesima ipotesi, sia stato deciso con l'autorevolezza delle Sezioni Unite della S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 5035/02) nel senso della legittimazione passiva del vero proprietario dell'immobile e non già di chi possa apparire come tale agli occhi dell'amministratore (quale il venditore che, in esito alla cessione del proprio diritto sull'unità immobiliare nel condominio, non soltanto non abbia comunicato la negoziazione all'amministratore, ma addirittura perpetui la propria condotta uti dominus). Detto orientamento è stato successivamente confermato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 17897/03; Cass. Civ., Sez. II, 574/2011).
Ancora facendo ricorso all'apparenza è apparso giustificabile reputare, nell'ipotesi di intervenuta cessione dell'azienda, responsabile anche il cedente delle obbligazioni assunte dal cessionario quando non siano stati eseguiti gli adempimenti pubblicitari conseguenti al trasferimento del compendio aziendale (Cass. Civ. Sez. III, 2838/05). Ciò ogniqualvolta il terzo in buona fede, perchè ignaro della cessione, abbia ritenuto ragionevolmente di aver trattato con il cedente o con un suo rappresentante.
Ulteriore problematica, attinente a quella della apparenza, è quella della configurabilità del conferimento tacito di procura.
Conferimento di procura tacita vuole dire perfezionamento dell'atto per fatti concludenti. Quello che vale la pena di precisare è che, a rigore, non ci troviamo di fronte a un caso di apparenza in senso proprio. Si tratta piuttosto di verificare se esistano o meno poteri rappresentativi. Più specificamente, se sia possibile conferire procura tacitamente e non espressamente. La questione attiene alla consistenza della fattispecie rappresentativa ed alla forma di espressione dell'intento di colui che conferisce i poteri. L'apparenza in tema di rappresentanza riguarda invece l'ipotesi in cui l'esistenza del potere rappresentativo risulta del tutto esclusa, dovendo essere imputato l'atto in capo al soggetto falsamente rappresentato in base ad indici di condotta colposa di costui (Cass. Civ. Sez. II, 7501/95) nota1. E' possibile rilevare che il principio del collegamento formale di cui all'art. 1392 cod. civ. in tema di procura non impedisce che, relativamente ad un atto contrassegnato dal formalismo ad probationem (quale il contratto di assicurazione), possa darsi apparenza di poteri rappresentativi (Cass. Civ. Sez. III, 3988/99).

Note

nota1

Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p. 1153.
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Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999

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