Cass. Civ., sez. III, n. 2838/2005. Responsabilità dell'imprenditore cedente per le obbligazioni assunte dal cessionario in caso di assenza di pubblicità formale.

In ipotesi di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda non accompagnata da pubblicità formale (nel caso in cui essa sia legislativamente imposta) o comunque di fatto idonea a rendere noto al pubblico l'avvenuto trasferimento, l'imprenditore cedente è - in forza del fenomeno dell'apparenza del diritto - responsabile per le obbligazioni assunte dal concessionario ed è, quindi, passivamente legittimato nella controversia promossa, in relazione a quelle obbligazioni, del terzo in buona fede, il quale, ignaro della cessione, abbia ragionevolmente ritenuto di aver trattato con il cedente stesso o con persona munita del potere di rappresentarlo. La ricorrenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del fenomeno dell'apparenza del diritto costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità se motivata in maniera congrua e logica.

Commento

Ancora una pronunzia in tema di apparenza del diritto, situazione che si produce ogniqualvolta una falsa segnalazione della realtà esteriore è possibile fonte di errore collettivo e, nella fattispecie concreta, è inoltre produttiva di un concreto errore scusabile.

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