Cassazione civile, Sez. U., n. 5035/2002. Azione guidiziale dell'amministratore per il recupero delle spese: operatività del principio dell'apparenza del diritto.

In un caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta e non anche chi possa apparire tale - come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento della proprietà (non comunicato all'amministratore), abbia continuato a comportarsi da proprietario, difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'appartenenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.

Commento

Negata la rilevanza di una situazione di apparenza che, una volta di più, non si manifesta come idonea a fondare un principio di valenza generale di tutela della buona fede e di affidamento.
Nella fattispecie è stata negata la rilevanza della condotta del venditore che, in esito alla cessione del proprio diritto sull'unità nel condominio, non soltanto non aveva comunicato la negoziazione all'amministratore, ma addirittura aveva perpetuato la propria condotta uti dominus.

Aggiungi un commento