Tribunale di Napoli del 2001 (08/05/2001)


Nel giudizio previsto dall'art. 2287 c.c., è onere della parte opposta provare i fatti costitutivi del diritto di deliberare l'esclusione del socio, in conformità alla norma dell'art. 2286 c.c., essendo essa parte attrice sostanziale del giudizio, invocando il diritto di escludere un altro socio; in difetto di prova dei fatti costitutivi predetti, può essere accolto il ricorso proposto dall'opponente per la sospensione della delibera di esclusione.

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