Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 2002 (16/05/2002)


Nelle società di persone, qualora, all'atto della decisione, sia già decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 2272, n. 4, c.c., la società è sciolta e diviene del tutto irrilevante stabilire se il socio superstite abbia il potere di sciogliere unilateralmente la società prima del decorso del termine stesso.Nelle società di persone, il procedimento di liquidazione costituisce una fase facoltativa istituita nell'esclusivo interesse dei soci, che, dunque, anche ai fini della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, possono derogarvi semplicemente constatando l'inesistenza di debiti sociali e la definizione dei loro reciproci rapporti patrimoniali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 2002 (16/05/2002)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti