Corte d'Appello di Torino, sentenza del 24 marzo 2009. Natura dei diritti facenti capo agli eredi del socio defunto nelle società di persone.

Nelle società di persone (nel caso di specie: s.a.s.) gli eredi del socio defunto non acquisiscono la qualità di soci, ma esclusivamente il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, anche nell' ipotesi in cui lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio determini il venir meno della pluralità dei soci e possa quindi condurre allo scioglimento della società .
Gli eredi del socio defunto di società di persone non possono richiedere la liquidazione della società , spettando tale diritto in via esclusiva ai soci.

Commento

(di Daniele Minussi) Ordinariamente il problema si pone all'inverso: il socio superstite di una società di persone di due soci soltanto ha infatti il potere, decidendo di porre in liquidazione la società, di interdire temporaneamente l'attuazione del diritto di credito degli eredi del socio defunto, "costringendoli" a subire l'esito della fase di liquidazione della società.

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