Cass. civile, sez. I del 1974 numero 1278 (07/05/1974)


Qualora, a seguito della morte del socio prevista dall' art. 2284 cod. civ., venga meno anche (come necessariamente accade nella società di due persone) la "pluralità" dei soci,il socio superstite non ha il potere di sciogliere unilateralmente la società (e conseguentemente quello di nominare il liquidatore) dal momento che l' evento del decesso ha gia posto in moto ope legis la fattispecie complessa estintiva della società, destinata a completarsi ed esaurirsi con l' inutile decorso del termine di sei mesi stabilito dall' art. 2272, n. 4, cod. civ.

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