La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura volontaria e non coattiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18859 del 7 agosto 2013)

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia vale semplicemente a precisare la natura giuridica della servitù che venga ad instaurarsi in esito all'acquisto a titolo originario per usucapione. In questo senso la qualifica come "volontaria" non vale certo ad evocare la fonte del diritto (che rimane per l'appunto l'intervenuta usucapione, fenomeno ben diverso da un atto volontario di concessione del diritto), bensì la distinzione tra i presupposti di instaurazione della servitù. In relazione a tale aspetto infatti si contrappongono servitù volontarie a servitù coattive. Soltanto per queste ultime è previsto un atto giudiziale di instaurazione che il titolare del fondo futuramente dominante abbia il diritto di ottenere, mentre per le prime tale possibilità risulta esclusa.

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