Cass. civile, sez. II del 1996 numero 2874 (29/03/1996)


L'indennità dovuta dal proprietario del fondo a favore del quale sia costituita la servitù di passaggio coattivo, non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Pertanto, nel caso in cui siano più i proprietari dei fondi a favore dei quali venga costituito il passaggio coattivo, l'indennità deve essere posta "pro quota" a carico dei proprietari dei fondi dominanti, commisurando le quote di ciascuno dei titolari della servitù al pregiudizio cagionato dal passaggio da lui esercitato.

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