Usucapione di servitù di passaggio: irrilevanza dello stato di interclusione del fondo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13223 del 16 maggio 2019)

La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.

Commento

Le servitù possono essere distinte tra volontarie e coattive. La differenza non consiste nel titolo della costituzione delle stesse, ma nel fatto dell'esistenza o meno dei presupposti che ne legittimano l'insorgenza, eventualmente conseguente alla pronunzia costitutiva dell'autorità giudiziaria. Mentre infatti le servitù volontarie vengono costituite per la libera volontà delle parti proprietarie dei fondi e non sono contrassegnate da specifici requisiti, quelle coattive, come tali coercibili, sono connotate dalla necessaria sussistenza di presupposti specifici (quali l'interclusione di uno dei fondi), anche se la costituzione può intervenire anche per volontà dei privati (che in tal modo evitino la fase giudiziale altrimenti necessaria).
Ciò premesso, la pronunzia in esame chiarisce che una specifica servitù di passaggio aveva natura volontaria (non trovandosi i fondi in una situazione di fatto tale da integrare i presupposti per una servitù coattiva), anche se sarebbe forse stato più appropriato riferire che l'usucapione può ben intervenire, quale causa di acquisto del diritto di servitù, tanto per le servitù volontarie, quanto per quelle coattive.
Negli stessi termini si veda comunque Cass. civile, sez. II del 2013/18859 (07/08/2013)

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