Scissione


Scissione
Forme di scissione: Scissione totale o parziale

Forme di scissione
XVI - Particolari configurazioni della scissione
L.E. 2 – Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica
L.A.22 - Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio

Sia che si tratti di scissione totale o parziale il procedimento non cambia ed è articolato in diverse fasi:

1) fase preliminare
Gli amministratori di tutte le società partecipanti alla scissione devono, innanzitutto, predisporre il progetto di scissione, indicando l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna società beneficiaria e dell’eventuale conguaglio in denaro, dandovi la necessaria pubblicità.

Documentazione informativa

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono predisporre la seguente documentazione informativa:
- situazione patrimoniale della propria società;
- loro relazione ;
- relazione degli esperti;
Tali documenti hanno essenzialmente una funzione informativa dei soci dei creditori sociali e dei terzi, devono conformarsi a criteri di verità e chiarezza e non sono suscettibili di eccezioni o deroghe (Cass. 22 luglio 1994 n. 6828).
La generale impossibilità di modificare il progetto di scissione rende importante e delicata questa preventiva fase di informazione dei soci, che devono essere messi a conoscenza di tutti i dettagli.

Tanto la situazione patrimoniale quanto le relazioni di cui sopra non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale (art.2506 ter cod.civ.)

a) Situazione patrimoniale (art. 2501 quater cod.civ.)

Scissione: la situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ

Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla scissione devono redigere una situazione patrimoniale della propria società
Secondo la tesi dominante essa non dovrebbe essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea, secondo alcuni essa deve essere, però, controllata, dal collegio sindacale
Nella prassi, detta situazione patrimoniale viene fatta approvare dall’assemblea dei soci unitamente all’approvazione del progetto di scissione.
La situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo deve essere riferita ad una data non più vecchia di 4 mesi dal giorno del deposito del progetto nella sede della società.
L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea ed all’organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi del’attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di scissione è stato depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data di decisione sulla scissione.
Le diverse società partecipanti possono redigere situazioni patrimoniali riferite a date diverse, purché siano rispettati i termini previsti dalla legge.
È possibile sostituire le situazione patrimoniale con l'ultimo bilancio di esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto nella sede della società (art. 2501 ter, c. 3, cod.civ.), purchè da tale bilancio emerga la situazione attuale al momento della scissione.

XI - Derogabilità termini per le delib. di fusione e scissione, computo dei termini per la situazione patrim. di fusione e per bilancio d'esercizio

97 - Situazioni patrimoniali e bilanci in caso di fusione e scissione di società di persone

b) Relazione degli amministratori (art. 2501 quinquies cod.civ.)

Scissione: la relazione degli amministratori e degli esperti

Gli amministratori devono redigere e sottoscrivere una relazione nella quale illustrano e giustificano , sotto il profilo giuridico ed economico:
- il progetto di scissione,
- i criteri adottati per la valutazione del patrimonio delle società interessate,
- le modalità con le quali è stato determinato il rapporto di cambio,
- la motivazione dei metodi impiegati
- le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere il maggior numero possibile di informazioni anche sui dettagli tecnici, sulla tempistica, sulle conseguenze dell'eventuale realizzazione.
La relazione non è richiesta se vi rinunziano, all’unanimità, tutti i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla scissione (art.2506-ter).

L.D.6 - Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso

Normalmente si redige una relazione per ciascuna società, ma può essere predisposto un unico documento approvato poi da ciascun organo amministrativo.
Per la dottrina l'atto è collegiale e, in presenza di un consiglio di amministrazione, deve essere approvato da tale organo.

c) Relazione degli esperti (art. 2501 sexies cod.civ.)

Scissione: la relazione degli amministratori e degli esperti

Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla scissione devono deliberare la richiesta di designazione degli esperti per poi presentare la relativa istanza al Presidente del Tribunale competente in base alla sede società.

La relazione ha ad oggetto la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e deve contenere :
a) il metodo o i metodi seguiti per la sua determinazione e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione;
c) il parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
Il parere positivo o negativo degli esperti non è vincolante per l'assemblea o per i soci.
L.D.2 – Legittimità dell’adozione di una decisione di fusione o scissione in presenza di un rapporto di cambio reputato non congruo dagli esperti

Al fine di redigere la relazione, ciascun esperto ha diritto di ottenere da ciascuna delle società partecipanti alla scissione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto è responsabile dei danni eventualmente causati con il comportamento proprio o dei propri collaboratori alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi (art. 2501 quinquies, c. 4, c.c.). La responsabilità sussiste in caso di dolo o colpa (Rel. Min. al D.Lgs. 22/91).

La relazione non è richiesta se vi rinunziano, all’unanimità, tutti i soci ed i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla scissione (ex art.2501-sexies applicabile alla scissione ai sensi dell’art.2506 ter cod. civ.).

L.D.6 - Individuazione dei possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto legittimati ad esprimere il consenso

25 - Esonero dall'obbligo di far redigere la relazione degli esperti nella scissione

L.A.6 - Esonero dalla relazione dell’esperto nella scissione

23 - Non necessità della relazione degli esperti nella scissione

III - Rinuncia alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio in caso di fusione e scissione

Rapporto di cambio

Scissione: il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio esprime la quota di partecipazione al capitale della società risultante dall'operazione che spetta a ciascun socio della società che si estingue e cioè il numero delle nuove azioni o la quota da assegnargli
La legge prevede la possibilità di attribuire al socio, oltre al cambio delle azioni o delle quote, un conguaglio in denaro di cui infra.
La definizione del rapporto di cambio deve rispettare il diritto del singolo a rimanere socio della società con una posizione equivalente, in termini di valore effettivo, a quella che aveva prima dell'operazione e permettere ai soci di valutare gli effetti patrimoniali dell'operazione.
Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla scissione fissano un rapporto di cambio. La determinazione non è delegabile .
Gli amministratori, però, possono chiedere l'assistenza ed il parere di tecnici diversi da quelli che saranno nominati dal Tribunale.
La legge si limita a stabilire che il rapporto di cambio deve essere congruo (art. 2501 quinquies c.c.).

XII - Modalità di soddisfazione del concambio nella fusione e nella scissione

Conguaglio in denaro (art. 2506 cod. civ.)

La legge permette di attribuire al socio, oltre al cambio di azioni o quote, un conguaglio in denaro, consentendo agli amministratori di fissare dei rapporti di cambio aritmeticamente semplici e di ridurre al minimo la gestione dei resti.
Il conguaglio non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il suo ammontare deve essere espressamente indicato nel progetto.

Scissione: il rapporto di cambio

Le differenze di scissione
Le differenze da concambio: esempio pratico
Le differenze da annullamento: esempi pratici

Relazione dei sindaci

I sindaci devono controllare che il progetto sia conforme alle prescrizioni di legge e verificare la relazione degli amministratori al progetto.
È opportuno, anche se non è obbligatorio, che essi redigano una relazione con le valutazioni in merito alla operazione proposta all'assemblea dei soci.
comunicazione ai creditori
È opportuno che ciascuna società interessata all'operazione, pur non essendo obbligata, comunichi a ciascun creditore legittimato all'opposizione l'intenzione di procedere alla scissione con la richiesta di prestare il consenso all'operazione.
L'eventuale consenso, infatti, preclude al creditore la possibilità di opporsi alla delibera di scissione.

e) Progetto di scissione

Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione devono predisporre il progetto, unico per tutte le società, nel quale illustrano:
- contenuto,
- motivazioni
- modalità esecutive dell'operazione proposta,
sulla base del quale i soci esprimono il proprio parere sull'operazione.
Nelle società in cui c'è un consiglio di amministrazione, il progetto deve essere oggetto di specifica delibera .
Il progetto è quindi oggetto di pubblicità , dopo la quale esso non è generalmente modificabile.
La pubblicità del progetto di scissione

Contenuto del progetto
Il progetto di scissione

Il progetto deve contenere le seguenti informazioni:
a) il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla scissione;
b) l'atto costitutivo della nuova o delle nuove società a cui beneficio la scissione avverrà, ovvero quello della o delle società esistenti con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
c) il rapporto di cambio delle azioni o quote nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
d) le modalità di assegnazione delle azioni o quote;
e) la data a decorrere dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili;
f) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio delle nuove società o di quelle preesistenti;
g) il trattamento riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
h) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione;
i) l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;
l) i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie;
m) il diritto per ciascun socio che non approvi la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il diritto di recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Deposito del progetto

Gli amministratori devono iscrivere il progetto di scissione nel Registro delle Imprese almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea straordinaria per la delibera di approvazione del progetto, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
Il progetto di scissione è depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione. In alternativa è oggi prevista la pubblicazione nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (art.2506 bis cod. civ.)
La pubblicità del progetto di scissione

DELIBERA DI APPROVAZIONE

La scissione è deliberata dai soci di ciascuna società che vi partecipa mediante l'approvazione del relativo progetto (art. 2502 cod.civ. richiamato dall’art.2506 ter cod. civ.). Tra la data di iscrizione del progetto di scissione al Registro delle Imprese o la data di pubblicazione nel sito Internet del progetto stesso e la data di fissata per l'assemblea straordinaria per la delibera di approvazione del progetto devono decorrere almeno 30 gg., salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime

29 - Rinunziabilità al termine intercorrente tra l'iscrizione del progetto di scissione e la decisione sulla scissione

Essi possono contemporaneamente deliberare su materie connesse al progetto di scissione, ma non possono però modificare il progetto, altrimenti esso si considera rigettato.
Eseguito il deposito presso il registro delle imprese, si esclude generalmente che i soci possano apportare modifiche al progetto, pena la necessità di ripetere il procedimento dall'inizio.
Tuttavia si ritengono legittime due tipi di modifiche:
a) quelle consistenti nella mera correzione di un errore materiale o quelle rese necessarie da disposizioni di legge o da situazioni di fatto che non pregiudicano l'affidamento creato nei soci e nei terzi oppure le varianti o le precisazioni quando l'oggetto sia comunque identico a quello contenuto nell'avviso di pubblicazione (così le Massime del Trib. Milano nel 1997, Trib. Milano 9 marzo 1992);
b) quelle espressamente consentite dal progetto che prospetta in certi punti delle soluzioni alternative o degli elementi da precisare in base a criteri predeterminati, quali il godimento delle azioni o la data della decorrenza contabile

A tal fine gli amministratori devono convocare l'assemblea e compiere alcuni adempimenti, sia prima che dopo la delibera, nel rispetto dei termini.
È, inoltre, opportuno che essi procedano anche ad una comunicazione nei confronti dei creditori.
Essi devono, inoltre, convocare le relative assemblee quando la società abbia emesso obbligazioni o quando sussistano in società più categorie di azioni o warrant.
Il codice non detta la cronologia delle delibere di approvazione del progetto ma, in genere, le società coinvolte vi provvedono contemporaneamente o nell'arco di pochi giorni.
Il progetto di scissione deve essere approvato dalle assemblee dei soci di tutte le società coinvolte nell'operazione di scissione (art. 2502 cod. civ.).
La deliberazione di scissione

Le formalità e le maggioranze necessarie per la deliberazione sono quelle previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, pertanto in caso di società di persone, è necessario il consenso di tutti i soci se l'atto costitutivo non stabilisce diversamente.

In senso contrario:
55 - Trasformazione progressiva, fusione e scissione di società di persone con decisione a maggioranza

L.A.23 - Decisione di fusione o scissione di società di persone a maggioranza e adozione di un nuovo statuto

- in caso di società di capitali la delibera è adottata dall'assemblea straordinaria e non è necessaria l'unanimità.

21 - Maggioranze richieste per le delibere di fusione o scissione

A tutela dei soci, la legge riconosce ai soci assenti o dissenzienti, in determinati casi, la possibilità di recedere dalla società.

Eventuale recesso del socio nelle società di capitali
In presenza di soci titolari dei particolari diritti ai sensi dell’art.2468 cod.civ. si reputa necessario il consenso di detti soci:

L.A.29 – Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, cc nei casi di fusione o scissione

Contenuto della delibera

La delibera deve contenere:
- gli estremi del deposito del progetto di scissione nel Registro delle Imprese e
- la data del deposito dei documenti previsti presso la sede sociale,
- oltre alle indicazioni previste in caso di società emittenti obbligazioni convertibili.

Nel caso in cui si costituisca una nuova società, secondo un orientamento minoritario occorre individuare tutti gli elementi costitutivi della stessa (Cusa).
Quando la società ha emesso categorie speciali di azioni, nella delibera deve essere indicata l'eventuale approvazione dell'operazione da parte delle assemblee speciali degli azionisti.
La delibera di approvazione del progetto può contenere la delega agli amministratori per stipulare il successivo atto di scissione.

g) Eventuali assemblee speciali

Se la scissione pregiudica i diritti della categoria o altera i preesistenti rapporti tra le categorie le rispettive assemblee speciali devono approvare l'operazione (art. 2376, c. 1, cod. civ.).
L.A.28 – Diritti dei portatori di strumenti finanziari nei casi di fusione o scissione

L.A.29 – Consenso dei soci titolari di particolari diritti ex art. 2468, comma 3, cc nei casi di fusione o scissione

La deliberazione della scissione, altrimenti, è inefficace e non può essere eseguita.
Gli amministratori di ogni società devono, quindi, convocare tali assemblee.

Società con obbligazioni convertibili (art. 2503 bis cod. civ.)

La società che ha emesso obbligazioni convertibili può deliberare la scissione solo dopo avere proposto la conversione anticipata di tali obbligazioni, salvo che nel regolamento di emissione tale conversione non sia esclusa. Se gli obbligazionisti non esercitano la facoltà di conversione, la società deve comunque garantire loro diritti equivalenti a quelli già spettanti prima dell'operazione, salvo che l'assemblea degli obbligazionisti abbia approvato le modificazioni di tali diritti.
Al fine di garantire la conversione anticipata, gli amministratori devono pubblicare nella GU, almeno 3 mesi prima dell'iscrizione del progetto di scissione, un avviso agli obbligazionisti della facoltà di esercitare il diritto di conversione entro 1 mese dalla pubblicazione dell'avviso stesso. Non è consentito abbreviare i termini, anche se tutti gli obbligazionisti dichiarino di rinunciare al diritto dell'anticipata conversione.
Sarebbero, infatti, privi di tutela gli acquirenti delle obbligazioni, i quali non potrebbero essere preventivamente informati della rinuncia.
Nel silenzio della legge, l'avviso deve contenere almeno l'indicazione del tipo di operazione, la denominazione e gli elementi identificativi delle società partecipanti, senza scendere nei particolari specifici contenuti nel progetto di scissione.
In dottrina si ritiene ammissibile la rinuncia alla facoltà di conversione anticipata che avvenga col consenso unanime e prestato individualmente dagli obbligazionisti e non della loro assemblea speciale.
Tale rinuncia sarebbe conforme alla legge quando:
- intervenga 3 mesi prima della pubblicazione del progetto di scissione nella GU;
- le obbligazioni convertibili non siano oggetto di negoziazioni nel mese successivo, periodo di convertibilità anticipata oppure gli acquirenti rinuncino alla conversione anticipata oppure, almeno 3 mesi prima dell'iscrizione del progetto sia pubblicato un apposito avviso che dia notizia della rinuncia da parte degli aventi diritto alla facoltà di conversione anticipata.

La successiva delibera di approvazione del progetto di scissione da parte della società emittente obbligazioni convertibili deve contenere gli estremi della pubblicazione nella GU del diritto di conversione, l'eventuale conversione delle obbligazioni, le modalità del futuro esercizio del diritto di conversione (se i possessori non hanno esercitato quello di conversione anticipata) e l'eventuale approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti.

Fusione di società: tutela dei soci, degli obbligazionisti e dei lavoratori dipendenti

L.A.10 - Avviso agli obligazionisti convertibili in caso di fusione o scissione di spa

L.A.11 - Sorte delle obbligazioni convertibili in caso di fusione o scissione tra spa

Iscrizione nel registro imprese

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro 30 giorni, verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, allegando le eventuali autorizzazioni richieste e la situazione patrimoniale se la delibera è adottata oltre sei mesi dall'approvazione del bilancio.
Gli altri documenti (bilanci degli ultimi tre anni e progetto di fusione) non vanno allegati in quanto già a disposizione dell'ufficio del registro.

L.A.3 - Deposito di documenti ex art. 2502 bis cc

Va comunque effettuata, nel quadro note del modello S2, la menzione degli estremi del relativo deposito.
Ciascuna società partecipante alla scissione è tenuta ad eseguire una distinta formalità di deposito nel registro delle imprese di competenza.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale affinché quest'ultimo, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordini l'iscrizione nel registro delle imprese.

Revoca della delibera

I soci possono revocare la deliberazione di fusione fino al momento dell'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.
La revoca comporta l'interruzione del procedimento e la necessità di procedere eventualmente all'inizio ad una nuova operazione.
La deliberazione deve essere assunta con le stesse modalità previste per l'approvazione dell'operazione.

Adempimenti
Gli amministratori devono provvedere agli adempimenti necessari a dar corso alla delibera di scissione, differenti a seconda che riguardino società di capitali o di persone.
Se la società ha più di 15 dipendenti è inoltre obbligatorio provvedere ad una comunicazione ai sindacati.

Comunicazione ai sindacati (art. 47 L. 428/90)

In analogia con la disciplina dei trasferimenti, le società con più di 15 dipendenti devono, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, dare preventiva comunicazione dell'operazione.
Gli amministratori devono inviare la comunicazione, per iscritto, alle rispettive rappresentanze sindacali nonché alle rispettive associazioni di categoria indicando i motivi dell'operazione di fusione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, le società interessate sono tenute ad avviare, entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, un esame congiunto con i soggetti richiedenti.
La consultazione si intende esaurita quando, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto l'accordo, con conseguente libertà di azione per le aziende interessate.
Il mancato rispetto della procedura è sanzionabile quale comportamento antisindacale.

Fusione di società: la tutela dei lavoratori dipendenti

Imposta di registro (art. 2 DPR 131/86)

La delibera di scissione, sia per le società di capitali che per le società di persone, è soggetta al pagamento dell'imposta di Registro in misura fissa .

Termini per opposizione creditori (art. 2503 ,c. 1, cod. civ.)

In generale il termine per l'opposizione a favore dei creditori è di 60 giorni decorrenti dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.

Scissione di società: l'eventuale opposizione dei creditori sociali

L.C.1 - Individuazione dei creditori con diritto ad opporsi a fusione o scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento

Il termine è invece:
- 30 giorni per le operazioni di società controllate dallo Stato da cui risultino società che siano anch'esse controllate dallo Stato (L. 442/93) e per quelle poste in essere nell'ambito della dismissione delle partecipazioni azionarie di controllo dello Stato e degli enti pubblici (art. 10 c. 1 lett. d) L. 474/94);
- 15 giorni per le operazioni di scissione cui partecipano enti creditizi (art. 57 D.Lgs. 385/93)

Il mancato richiamo dell’art.2505 quater cod. civ. ad opera dell’art.2506 ter cod. civ. è stato interpretato dai competenti uffici dei Registri del Commercio come una impossibilità ad utilizzare il termine abbreviato previsto in tema di scissione in caso non partecipino società regolate dai capi V e VI del Titolo V del Libro quinto del Codice Civile, né società cooperative per azioni. Di contrario avviso l’Orientamento della Commissione Notariato del Triveneto:
L.D.5 – Derogabilità a parte dei procedimenti di fusione o scissione nelle società con capitale rappresentato da azioni

L.A.8 - Riduzione dei termini nelle scissioni in cui non partecipano spa, sapa o coop. per azioni

Esecuzione anticipata

Le società possono procedere alla scissione prima della scadenza dei termini legali per l'opposizione in una delle seguenti ipotesi previste dalla legge e dalla giurisprudenza:
- quando tutti i creditori legittimati a fare opposizione hanno prestato il proprio consenso alla scissione (art. 2503, c. 1, cod.civ.). Se la società ha emesso obbligazioni deve aver ottenuto anche il consenso della assemblea degli obbligazionisti. Non è necessario il consenso o il pagamento preventivo di chi è divenuto creditore nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'iscrizione del progetto e della delibera;
- quando la società paga i creditori che non hanno prestato il proprio consenso alla scissione o quando deposita le somme corrispondenti presso un istituto di credito (c.d. deposito liberatorio) (art. 2503, c. 1, cod.civ.). Alcuni Tribunali accettano strumenti equivalenti al deposito quali le garanzie bancarie.

57 - Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata

Esecuzione della fusione e mancato rispetto del termine di 60 giorni ai fini dell'opposizione dei creditori

L.C.2 - Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata

ATTO DI SCISSIONE

Dopo 60 giorni dopo l'iscrizione della delibera di scissione salve le eccezioni legali, i legali rappresentanti delle società interessate all'operazione, o i loro delegati, concludono il procedimento, di scissione, stipulando e sottoscrivendo tutti l'unico atto di scissione.

62 - Computo del termine per l'opposizione alla fusione o alla scissione e sospensione feriale dei termini

La scissione deve essere perfezionata per atto pubblico. L'atto deve poi essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. La fusione diviene efficace solo dopo tale iscrizione.

L'atto di scissione

Contenuto dell'atto di scissione

L'atto di scissione deve contenere il richiamo alle delibere e alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla scissione, le attività e le passività oggetto della scissione e gli eventuali rapporti di partecipazione. Deve essere indicata l'eventuale retrodatazione o la postdatazione degli effetti fiscali della scissione.
Esso deve possedere tutti i requisiti richiesti per l'atto costitutivo della società risultante dalla scissione. Nel caso in cui si costituisca una nuova società, devono essere presenti tutti gli elementi costitutivi della stessa.

Forma dell'atto di fusione e di scissione
Gli stipulanti possono inserire nell'atto le opzioni o le alternative eventualmente poste dal progetto e dalla successiva delibera o le necessarie precisazioni e integrazioni al progetto.
Per effetto della scissione si avrà una successione nel patrimonio della società beneficiaria da parte della società incorporante.

La scissione (il contratto)

Pertanto, nell’atto occorre indicare i vari cespiti oggetto di scissione a favore delle singole beneficiarie con particolare riferimento a:
a) Immobili, per i quali occorre indicare i dati catastali e le menzioni urbanistiche relative alla costruzione e ristrutturazione degli stessi. Pare opportuno anche indicare gli atti di provenienza dei medesimi e gli eventuali gravami e vincoli iscritti o trascritti sugli stessi, in modo da rendere edotte tutte le parti della situazione reale relativa a detti cespiti. Quanto alla Certificazione Energetica, la regione Lombardia ha espressamente previsto, in questo caso, una fattispecie esente dall’obbligo di allegazione dell’Attestato di Certificazione Energetica. Tale è l’interpretazione oggi prevalente anche a livello nazionale dovendosi ritenere non trattarsi di trasferimento immobiliare ma di successione della società beneficiaria.

L.A.15 - Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di immobili alle fusioni o scissioni di società

b) automezzi, per i quali occorre richiedere fotocopia del Certificato di Proprietà o del libretto di circolazione, ai fini della descrizione degli stessi (copia dell’atto viene consegnata all’organo amministrativo della società incorporante per la voltura degli automezzi presso il PRA);

c) elenco dipendenti il cui rapporto di lavoro subordinato continuerà con la società beneficiaria.

Iscrizione nel registro delle imprese

Entro 30 giorni dalla stipulazione, il notaio rogante o gli amministratori della società risultante dalla scissione devono depositare l'atto di scissione per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese del luogo in cui ha sede ciascuna società partecipante all'operazione e quello, eventualmente diverso, della sede della società risultante dall'operazione (art. 2504, c.2, cod.civ.).

Registrazione dell’atto (art. 2 D.P.R. 131/86)

Il notaio rogante o gli amministratori devono provvedere alla registrazione dell'atto di scissione in misura fissa.
La registrazione deve essere chiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto (60 se si tratta di atto formato all'estero) presso l'Ufficio del Registro del luogo in cui ha sede ciascuna società partecipante all'operazione.

Recesso

Nelle società di capitali i soci assenti o dissenzienti hanno il diritto recedere dalla società quando la scissione comporti la perdita della responsabilità limitata, il mutamento dell'oggetto sociale o del tipo o il trasferimento della sede sociale all'estero (art. 2437 cod.civ.).
I soci dissenzienti di società quotate possono recedere anche quando la scissione comporti l'assegnazione di azioni non quotate (art. 131 D.Lgs. 58/98).
Nelle società di persone normalmente non si pone il problema del recesso se, come normalmente accade, la decisione è presa all'unanimità.
Se però l'atto costitutivo ammette a riguardo una decisione a maggioranza, si ammette il recesso del socio dissenziente (e anche dell'eventuale socio assente alla decisione se l'atto costitutivo prevede una decisione assembleare)

L.A.9 - Recesso in caso di fusione o scissione di spa

Efficacia della scissione (art. 2504 bis, c. 2, cod.civ.)

La scissione ha effetto dal momento in cui è eseguita l'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese.
È tuttavia possibile, in alcuni casi, postdatare o retrodatare tali effetti.

Gli amministratori o il notaio rogante devono in tal caso indicare tale diversa decorrenza nell'atto di scissione e prima ancora nel progetto di scissione
retrodatazione
(art. 2504 bis, c. 3, cod.civ.)
Le parti possono stabilire una data anteriore a quella dell'ultima iscrizione solo per determinati effetti contabili e cioè per:
- la partecipazione agli utili delle quote o delle azioni (art. 2501 bis, n. 5, cod.civ.);
- la decorrenza dell'imputazione al bilancio della società risultante dalla scissione delle operazioni delle società partecipanti (c.d. retrodatazione contabile) (art. 2501 bis, n. 6, cod.civ.).
La retrodatazione non è ammessa ai fini civilistici.

Postdatazione (art. 2506 quater cod.civ.)
Può essere stabilita una data successive al’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione, fatta eccezione per il caso di scissione mediante costituzione di società nuove.
Gli effetti della scissione

Trasmissione del patrimonio

La scissione realizza una successione in capo alla società beneficiaria e produce l'estinzione delle società scissa nel caso di scissione totale.
La società risultante dalla scissione si sostituisce nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi (anche processuali) già riguardante la società scissa.

Ciascuna società (quindi tanto la scissa quanto la società beneficiaria) è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa (art.2506 quater cod.civ.).

Responsabilità dei soci
l'assunzione della qualifica di socio illimitatamente responsabile nella società di persone beneficiaria della scissione presuppone il consenso del socio stesso.
L.A.24 - Applicabilità dell'art. 2500 sexies cc alle fusioni e scissioni a favore di società di persone

Rapporti di lavoro dipendente
La scissione realizza nei confronti dei dipendenti un'ipotesi di trasferimento d'azienda a favore della società beneficiaria.
Il rapporto di lavoro già vigente prosegue, quindi, senza soluzione di continuità con la società risultante dall'operazione. Il lavoratore conserva il trattamento già goduto presso la società estinta, fino alla scadenza del contratto collettivo vigente al momento della realizzazione dell'operazione oppure fino alla sostituzione dello stesso con altri contratti collettivi applicabili alla nuova società.
Fusione di società: la tutela dei lavoratori dipendenti

PROCEDIMENTALIZZAZIONE

1 )Raccolta documenti
2) Predisposizione progetto di scissione ad opera dell’organo amministrativo con l’ausilio del proprio commercialista e la collaborazione dello studio notarile;
3) Deposito progetto di scissione al Registro delle Imprese;
4) Deposito documenti (durante i 30 gg che precedono la delibera, salva rinunzia unanime dei soci)
5) DOPO 30 gg. dal deposito del progetto di scissione (salva rinunzia unanime dei soci) DELIBERA/DECISIONE dei soci in ordine all’approvazione del progetto di scissione;
6) DOPO 60 gg. dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di approvazione al Registro delle Imprese (termine non derogabile): ATTO DI SCISSIONE.
7) A seguito dell’iscrizione al Registro delle Imprese dell’atto di scissione si producono gli effetti della scissione.

Percorsi argomentali

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