XVI - Particolari configurazioni della scissione


Massima

8 ottobre 2002

L'art. 2504septies cod. civ. disciplina le ipotesi più frequenti di scissione, ma non eleva ad elementi caratterizzanti e imprescindibili della fattispecie tutte le modalità attuative ivi previste. In particolare, tenuto conto della funzione economico-sociale dell'istituto, deve ritenersi che sia possibile attuare una scissione anche:

a) con assegnazione delle azioni o quote della o delle società
beneficiarie solo ad alcuni soci della scissa e conseguente aumento della
percentuale della partecipazione degli altri soci della scissa;

b) con trasferimento di tutto o parte del patrimonio della scissa ad una o più società beneficiarie che non procedono alla emissione di nuove azioni o quote in quanto i soci della scissa e della o delle beneficiarie sono gli stessi con la medesima percentuale di partecipazione in tutte le società partecipanti alla scissione;

c) quando la società beneficiaria o una delle beneficiarie partecipa al capitale della scissa, nel qual caso non si potranno attribuire a tali società azioni o quote della beneficiaria stessa ai sensi dell'art 2504-ter cod. civ. (richiamato dall'art. 2504novies cod. civ.).

Motivazione

Malgrado le difficoltà incontrate dalla dottrina nella ricostruzione della nozione di scissione, non può non riconoscersi che la nozione di scissione è più ampia di quella che si desumerebbe da una lettura meramente letterale e quindi restrittiva dell'art. 2504septies cod. civ.. Tale norma infatti disciplina le forme di scissione, ma non eleva ad elementi imprescindibili della fattispecie l'assegnazione delle azioni o quote della o delle beneficiarie a tutti i soci della scissa e comunque non esclude che la beneficiaria possa anche essere socia della scissa essendo sufficiente che il trasferimento effettuato dalla scissa alla beneficiaria comunque "profitti" ai soci della prima.

Così come dalla lettera dell'art. 2498 cod. civ., che regola la sola trasformazione c.d. progressiva, non si è dedotta l'illiceità della trasformazione regressiva, così dalla lettera dell'art. 2504septies cod. civ. non può desumersi che, in assenza di una attribuzione di azioni o di quote a tutti i soci della scissa, non sia possibile parlare di scissione. Il legislatore, con gli istituti della fusione e della scissione, ha, infatti, voluto favorire e semplificare il più possibile le riorganizzazioni societarie basate su aggregazioni e disaggregazioni del o dei patrimoni sociali con possibilità di dividere la compagine sociale: la recente legge delega per la riforma delle società è chiaramente indicativa di una linea evolutiva tuttora in atto.

Sembra quindi ragionevole ritenere che sia lecito realizzare una scissione parziale mediante trasferimento di parte del patrimonio della scissa ad una società beneficiaria che aumenta il capitale sociale con attribuzione delle azioni o quote solo ad alcuni dei soci della scissa e non ad altri, ai quali viene attribuita una maggiore partecipazione al capitale della scissa medesima, con conseguente "restringimento" delle quote di partecipazione spettanti agli altri soci. In presenza di un consenso unanime dei soci tale operazione non lede i diritti e gli interessi dei soci della scissa e ovviamente non lede quelli dei terzi. Ritenere che lo scopo perseguito dai soci possa essere raggiunto solo attraverso una scissione totale a favore di due società beneficiarie a ciascuna delle quali partecipino solo alcuni dei soci della scissa, da un lato, dimostra la liceità dell'interesse perseguito (sicuramente meritevole di tutela) e, dall'altro, pone in essere una inutile e dannosa complicazione procedimentale, che non tutela alcun interesse sostanziale ed è in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi nel caso in cui i soci della scissa e della o delle beneficiarie siano gli stessi (e nelle stesse proporzioni) e si intenda addivenire ad una scissione con attribuzione di tutto o di parte del patrimonio della scissa a una o più società beneficiarie preesistenti senza far luogo ad un aumento di capitale delle stesse e quindi senza formale attribuzione di "nuove" azioni o quote della o delle beneficiarie ai soci della scissa. Infatti, in questa ipotesi, per i soci della scissa, in quanto già soci della o delle beneficiarie in uguale misura, è indifferente il fatto di ricevere nuove azioni o quote ovvero di vedere accresciuto il valore della partecipazione già detenuta nella o nelle beneficiarie. Anche qui l'analisi degli interessi induce ad escludere soluzioni restrittive basate su una lettura ingiustificatamente formale dell'art. 2504septies cod. civ.

Infine non si può escludere che la o le società beneficiarie preesistenti siano anche socie della scissa fino all'ipotesi limite in cui l'unico socio della scissa sia anche la beneficiaria. Anche in questa ipotesi non ci troveremo di fronte ad una restituzione di beni al socio, ma saremo pur sempre in presenza di una scissione, in quanto si tratta di una disaggregazione di patrimoni facenti capo ad enti societari, non potendo trarre in inganno una antropomorfa equiparazione tra persone giuridiche e persone fisiche.

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