Nomina di Amministratore di Sostegno: rilevanza delle disposizioni testamentarie della madre di figlio disabile. (Tribunale di Milano, 3 novembre 2014)

È possibile che il genitore di una persona incapace - il quale che se ne sia occupato sino al (proprio) decesso abbia lasciato, al momento della morte, un testamento contenente ultime volontà nell’interesse del figlio incapace (maggiorenne): ne consegue che nel procedimento di amministrazione di sostegno tali ultime volontà devono essere prese in considerazione dal giudice tutelare, come ad esempio nel caso in cui il genitore deceduto abbia richiesto che il figlio non sia ricoverato in strutture di cura e assistenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è specialmente delicato: va rispettata la disposizione testamentaria della mamma che con le proprie ultime volontà ha disposto nel senso di desiderare che il proprio figlio non sia inserito in una struttura pubblica per disabili mentali? Al quesito il Tribunale ha dato risposta affermativa, provvedendo a nominare un avvocato quale amministratore di sostegno. Non irrilevante il passaggio del giudicante, secondo il quale "tenuto conto della particolarità tecnica delle operazioni anche da svolgere, si stima necessario designare un terzo estraneo al nucleo familiare, come rappresentante dell'incapace".

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