Criteri di scelta dell’amministratore di sostegno. (Cass. Civ., Sez. I, n. 19596 del 26 settembre 2011)

Il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quello sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine all’elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della persona beneficiaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Di per sè la pronunzia non fa altro se non enunciare un principio quasi scontato: che cioè l'unico criterio che valga ad orientare la scelta di individuazione della persona più adatta a rivestire il delicato compito dell'amministratore di sostegno sia quello della maggior protezione del beneficiario (intendendosi per tale sia la cura della persona, sia quella degli interessi patrimoniali che le fanno capo).
In questo senso l'elencazione di cui all'art. 408 cod.civ. non possiede alcuna rilevanza direttamente prescrittiva.

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