Cass. civile, sez. I del 2017 numero 14158 (07/06/2017)




Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720 bis, comma II, c.p.c., avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione - proposta dall'amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo - ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.

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