Natura giuridica della promessa di pagamento e della ricognizione di debito



Particolarmente complesso appare il problema relativo alla natura giuridica della promessa di pagamento e della ricognizione di debito. Anzitutto la collocazione dell'art. 1988 cod. civ. è tale da imporre il quesito, risolto per lo più negativamente, dell'appartenenza della promessa di pagamento al novero delle promesse unilaterali fonti di obbligazione di cui all'art. 1987 cod. civ. . Si riferisce altrove dell'inidoneità della promessa a costituire ex se fonte di obbligazione, esaurendosi essa stessa nell'inversione dell'onere probatorio. E' inoltre dubbio, nel pensiero degli interpreti, se la promessa di pagamento abbia natura negoziale ovvero se corrisponda ad un mero atto giuridico nota1. Il punto è ancor più problematico per la ricognizione di debito, la cui intrinseca funzione di accertare la sussistenza di un diritto di credito ne enfatizza l'aspetto di mera dichiarazione di scienza.

I riferimenti più frequenti sono comunque orientati nel primo senso, ritenendosi per lo più che gli atti in esame abbiano natura negoziale (con particolare riferimento alla promessa di pagamento). Viene altresì specificato che essi avrebbero struttura recettizia nota2 (Cass. Civ. Sez. III, 130/98 ; Cass. Civ. Sez. III, 5431/80 ), che potrebbero addirittura essere oggetto di simulazione (Cass. Civ. Sez. III, 4564/97 ), e che l'effetto negoziale si produce proprio e soltanto se la dichiarazione che li racchiude è indirizzata al creditore (Cass. Civ. Sez. I, 16576/08 ; Cass. Civ. Sez. I, 10253/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 6625/88 ).

I problemi di ricostruzione delle due figure sono veramente notevoli: la tesi della negozialità nota3 è in difficoltà quando si tratta di individuare gli effetti che la volontà del dichiarante dovrebbe abbracciare, effetti che non potrebbero non consistere nella mera inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza del debito. E' non propriamente agevole sostenere che in tanto il debitore emette la promessa di pagamento, in quanto vuole con essa determinare a proprio carico l'onere di dar eventualmente conto dell'inesistenza di esso. Ancor meno agevole sarebbe configurare la possibilità di far valere un errore sulla portata della propria dichiarazione, allo scopo di infirmarne la portata giuridica (come pure dovrebbe esser possibile in consonanza con la ritenuta natura negoziale).

D'altronde non minori problemi si riscontrano configurando la promessa di pagamento (ed ancor più la ricognizione di debito) come mero atto nota4, la cui natura essenzialmente di scienza o dichiarativa non riuscirebbe in concreto distinguibile da quella di un altro atto dalla disputata natura: la confessione nota5.

Talvolta si distingue tra promessa titolata e non titolata (Cass. Civ. Sez. III, 567/87 ): la prima avrebbe natura negoziale, mentre non altrettanto si potrebbe dire per la seconda. La distinzione non pare invero concludente.

Un particolare problema è inoltre costituito dal fatto se la promessa di pagamento debba necessariamente risultare da una scrittura ovvero se possa essere provata per testimoni. Per lo più si propende per quest'ultima possibilità, sulla scorta della ritenuta inapplicabilità, agli atti in esame, delle limitazioni di cui all'art. 2722 cod. civ. , disposte in materia di contratto nota6 (Cass. Civ. Sez. III, 4377/92 ).

Questo esito interpretativo acuisce il disagio di chi si ponga a riflettere sul tema: sostenere da un lato la natura negoziale della ricognizione di debito o della promessa di pagamento e dall'altro consentire che dell'esistenza di esse si possa dare la prova testimoniale, sulla scorta della non appartenenza al novero dei contratti appare quantomeno scarsamente coerente, con particolare riferimento alla neppure tentata conciliazione del problema della prova rispetto al disposto di cui all'art. 1324 cod. civ. , norma in base alla quale la normativa in tema di contratto potrebbe essere applicata anche agli atti (negoziali) unilaterali tra vivi aventi carattere patrimoniale.

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 658.
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nota2

Così Branca, Delle promesse unilaterali, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, pp. 424 e ss.. Gli A. propendono per l'essenza negoziale sia della promessa di pagamento sia della ricognizione del debito. Detti atti sarebbero espressione di autonomia poiché utilizzati dai soggetti per la regolamentazione dei propri interessi. In senso contrario Montesano, Confessione e astrazione processuale, in Riv.dir.proc., vol. I, 1951, p. 66, nonché, soprattutto, Mirabelli, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955, pp. 357 e ss.. Le fattispecie in considerazione sono considerate semplici atti giuridici, poiché configurano comportamenti umani produttivi di effetti sul piano probatorio in quanto corrispondenti a condotte consapevoli e volontari, ma indipendentemente dalla circostanza che gli effetti previsti dalla legge siano investiti da volizione. Secondo Corrado, Nota sulla ricognizione di debito, in Riv.dir.com., vol. II, 1951, pp. 1 e ss., ricognizione di debito e promessa di pagamento avrebbero una natura giuridica non omogenea: la prima natura di mera ricognizione, di dichiarazione di scienza, la seconda carattere negoziale.
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nota3

Sostenuta da Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 460 e da Perlingieri, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968.
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nota4

In questo senso cfr. Mirabelli, op. cit., p. 357, nonchè Falqui-Massidda, Promesse unilaterali, in N.sso Dig. it., vol. XIV, 1967, p. 25.
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nota5

A questo riguardo Andrioli, voce Confessione, in N.mo Dig.it., p. 15, ritiene che la differenza tra ricognizione del debito e confessione consiste nel fatto che la confessione ha per oggetto fatto obiettivi e non opinioni o giudizi. Essa non potrebbe quindi riguardare la qualificazione giuridica di un rapporto.
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nota6

Branca, Delle promesse unilaterali, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1974, p. 429.
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Bibliografia

  • ANDRIOLI, Confessione, N.sso Dig. it., IV, 1959
  • BRANCA, Delle promesse unilaterali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1974
  • CORRADO, Nota sulla ricognizione di debito, Riv. dir. comm., II, 1951
  • FALQUI-MASSIDDA, Promesse unilaterali, N.ssoDig.it, XIV, 1967
  • MIRABELLI, L'atto non negoziale nel diritto privato italiano, Napoli, 1955
  • MONTESANO, Confessione ed astrazione processuale, Riv. dir. proc., I, 1951
  • PERLINGIERI, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968

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