Rettifica notarile di errori o omissioni contenuti in atto pubblico o scrittura privata (art. 59 bis l.n.)


Ai sensi dell'art. 59-bis l.n. (introdotto dalla lettera f) del comma I dell'art. 1 D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110) il notaio ha la facoltà di rettificare errori od omissioni contenuti in atti pubblici o scritture private autenticate e relativi a dati preesistenti alla redazione degli stessi. Il tutto con la precisazione (invero non necessaria, stante il principio in base al quale res inter alios acta tertio neque nocet, neque prodest, ma comunque utile, della salvezza dei diritti dei terzi).

A ciò si provvede per il tramite di specifica certificazione contenuta in atto pubblico formato dallo stesso notaio.
La disposizione, dalla portata pratica notevole, permette di raggiungere un risultato altrimenti talvolta arduo da ottenere. Usualmente la rettifica di errori contenuti in un atto richiede infatti il perfezionamento di un ulteriore strumento negoziale che vedrebbe coinvolte le medesime parti. Il decorso del tempo, il sopravvenire di aventi causa a vario titolo, la moltiplicazione conseguente di soggetti che dovrebbero assumere veste contrattuale sono fattori che non infrequentemente costituiscono ostacolo al perfezionamento di una rettifica.
D'altronde l'esigenza che si faccia luogo alla correzione è spesso avvertita da una sola delle parti, di tal chè l'altra può ostacolare anche pretestuosamente l'intento di addivenire alla correzione.

Nel passato si è cercato di variamente giustificare la possibilità di far luogo anche ad una rettifica "unilaterale", qualificata cioè dalla presenza davanti al notaio di una sola delle parti dell'originario atto contenente l'errore.
La salvaguardia dei diritti di tutti i soggetti che abbiano sottoscritto un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ha invero costituito un ostacolo all'adozione indiscriminata di una siffatta soluzione.

La disposizione in parola viene a risolvere il problema. Infatti la rettifica non promana dalla volontà convenzionale delle stesse parti che diedero vita all'atto viziato dall'errore materiale, traendo piuttosto origine da un potere attribuito direttamente al notaio. Costui infatti, per il tramite della propria potestà di certificazione, viene a direttamente rettificare i dati viziati, in tal modo sostituendo l'attività negoziale delle parti.

Naturalmente questa facoltà attribuita al pubblico ufficiale possiede limiti ben precisi di natura soggettiva e soggettiva, limiti che si desumono dal tenore testuale della norma. Anzitutto vengono in considerazione i diritti dei terzi, i quali potrebbero sempre contestare le modalità di esercizio della potestà certificatrice notarile. Quanto invece all'oggetto, la rettifica è consentita unicamente per gli errori od omissioni relativi a dati preesistenti rispetto alla redazione dell'atto errato o lacunoso. Viene pertanto esclusa la possibilità di introdurre, sotto la specie di una surrettizia rettifica, variazioni rispetto al programma negoziale delle parti ovvero elementi "nuovi" (quali ad esempio dati catastali attribuiti successivamente alla stipulazione dell'atto errato). A maggior ragione il. notaio non può modificare l'oggetto del contratto già perfezionato, integrandone le risultanze. Una rettifica siffatta, perfezionata cioè senza l'intervento necessario degli originari contraenti sarebbe priva di effetti, esponendo il pubblico ufficiale a sanzioni disciplinari (Cass. Civ. Sez. II, 4171/2021)).

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

  • Quesito n. 87-2016/T, Rettifica di atto preceduto da dichiarazione di successione anch’essa errata
  • Quesito n. 454-2012/C, Rettifica unilaterale dell’errore sull’importo di uno degli assegni consegnati al notaio a titolo di prezzo
  • Quesito n. 177-2013/C-T, Facoltà del notaio di rettificare atto notarile ex art. 59 bis legge notarile in caso di erroneo assoggettamento ad iva
  • Quesito n. 325-2012/C, Rettifica notarile ex art. 59-bis l.n. - fattispecie
  • Studio n. 618-2010/C, Osservazioni sulla rettifica degli atti certificata dal notaio

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