Rettifica dell'atto notarile ex art. 59 bis l.n.: non può riguardare gli aspetti sostanziali dell'atto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4171 del 17 febbraio 2021)

La correzione possibile con lo strumento di cui all’art. 59-bis L. n. 89/1913 non può mai interferire con la già manifestata volontà delle parti, ma opera solo ed esclusivamente in casi di omissioni o errori materiali.
Quello direttamente rettificabile dal notaio è l’errore riguardante le indicazioni catastali, il mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale dell’atto. L’ipotesi della materialità dell’errore è quella che si sostanzia nel fatto che l’errore riguarda la sola espressione della volontà delle parti e non già la formazione della medesima.
Incorre conseguentemente in un illecito disciplinare il notaio che rettifichi unilateralmente un errore incidente sul contenuto sostanziale dell'atto, atteso che, come detto, la facoltà di rettifica degli atti notarili riconosciuta dall'art. 59-bis della l. n. 89 del 1913 riguarda esclusivamente i casi di omissioni o errori materiali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art. 59-bis l.n. (introdotto dalla lettera f) del comma I dell'art. 1 D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110) il notaio ha la facoltà di rettificare errori od omissioni contenuti in atti pubblici o scritture private autenticate e relativi a dati preesistenti alla redazione degli stessi. A ciò il notaio provvede formando una specifica certificazione contenuta in atto pubblico formato dal pubblico ufficiale medesimo. Tale potere è connotato da limiti ben precisi, desumibili dal tenore testuale della norma. Anzitutto vengono in considerazione i diritti dei terzi. Quanto invece all'oggetto, la rettifica è consentita unicamente per gli errori od omissioni relativi a dati preesistenti rispetto alla redazione dell'atto errato o lacunoso. Nel caso di specie tali confini erano stati valicati dal notaio, che aveva provveduto addirittura ad integrare l'oggetto dell'atto rispetto a quanto riportato testualmente, apportando dunque una variazione relativa ad un elemento essenziale del contratto che, come tale, avrebbe dovuto essere investita dalla volizione delle parti. Non poteva che discenderne una sanzione disciplinare, oltre naturalmente all'inettitudine della rettifica ad interferire con la volontà già manifestata dai contraenti.

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