Rendiconto e divisione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25120 del 10 ottobre 2018)

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che in tema di divisione (ereditaria o meno) la procedura di rendiconto ex artt. 263 e ss. cod.proc.civ. sia semplicemente facoltativa, è invero pacifica in giurisprudenza: cfr. al riguardo Cass.Civ. Sez.II, 1529/85 e Sez.II, 7797/91. La ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova.

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