Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 10


FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE CHE HA CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA
1. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.
(Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall'art. 22 dello stesso decreto)
(Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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