Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 129


allegato
Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio (48).

(48) Così sostituito dall'art. 64, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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